MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 03 dicembre 2013

Disciplina del corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. E’ istituito il corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo impiegato a bordo di navi soggette all’applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) che non è addetto a mansioni di security.

2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-1 del Codice STCW.

Art. 2

Organizzazione del corso

1. Il corso di indottrinamento, della durata non inferiore alle 5 ore, si svolge secondo il programma riportato nell’allegato A).

2. Il corso è organizzato e tenuto da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.

3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.

Art. 3

Esame ed attestato di addestramento

1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore è effettuata dal responsabile del corso ovvero dall’istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell’indottrinamento.

2. Al superamento dell’esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell’allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

3. I marittimi di cui all’art. 1 del presente decreto sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione prevista dall’art. 4 del presente decreto, nonché a partecipare alle prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.

Art. 4

Familiarizzazione con l’organizzazione di security di bordo

1. Il personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette all’applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) riceve, prima di essere assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di familiarizzazione sull’organizzazione della security di bordo, secondo il programma indicato al punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.

2. La familiarizzazione è condotta dall’ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall’agente di security della società di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO).

3. L’avvenuta familiarizzazione è attestata dai soggetti di cui al precedente comma 2.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l’addestramento di security previsto dal punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni a bordo di navi soggette alla normativa di maritime security.

2. Ai marittimi di cui al comma 1 è rilasciato, dall’agente di security della società di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

 

Allegato A

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato C

 

(Testo dell’Allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2013, n. 290.