MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 18 dicembre 2013

Versamenti volontari al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte di associazioni, enti, società o singoli cittadini

Articolo 1

1. La contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviene mediante versamento spontaneo da parte dei predetti soggetti al capitolo d’entrata del bilancio dello Stato n. 3693 del capo 18.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato direttamente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ovvero mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, con indicazione del capitolo d’entrata cui devono essere imputate le somme, o a mezzo di bonifico bancario o postale, indicando lo specifico codice IBAN relativo al suddetto capitolo ed alla tesoreria di versamento. In tutti i casi, all’atto del versamento deve essere indicata la causale dello stesso.

3. Le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, per essere destinate alla microimprenditorialità, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.