La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28259 depositata il 18 dicembre 2013 intervenendo in tema di elusione fiscale ha statuito che il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute, in cambio, dalla conferente può essere riqualificato in atto di cessione d’azienda dall’Amministrazione Finanziaria senza necessità di rinvenire un intento elusivo, ma solo facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86, che consente di valutare l’intento complessivamente sotteso a operazioni compiute anche con molteplici atti.
La vicenda ha riguardato un rogito notarile di aumento di capitale sociale, sottoscritto da distinte società di un gruppo bancario mediante conferimenti di rami immobiliari d’azienda. Le società che avevano sottoscritto l’aumento di capitale sociale conferendo rami di azienda si videro notificare degli avvisi di liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, e conseguenti sanzioni. L’operazione era avvenuta in seguito alla riorganizzazione del gruppo bancario con accentramento in un unico soggetto delle proprietà immobiliari delle società del gruppo. Dopo brevissimo tempo le società conferenti cedevano, con atto, alla capogruppo, per un corrispettivo di pari valore, le partecipazioni ricevute a fronte dei conferimenti. In ultimo la capogruppo aveva ceduto a una società estera, non appartenente al gruppo, una quota (49 %) del capitale sociale della conferitaria.
L’Amministrazione finanziaria riqualificava la serie di atti così realizzata in un’operazione di cessione di azienda, richiedendo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Avverso gli atti impositivi le società a cui erano stati notificati ricorrevano alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingevano le doglianze dei ricorrenti. I contribuenti impugnavano la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. I giudici di appello hanno ritenuto che il perfezionamento dei primi due atti a distanza di pochi mesi, con il coinvolgimento praticamente simultaneo di tutte le società del gruppo, fosse da considerare avvinto dall’unitario intento di attuare una cessione d’azienda; sicché, atteso il collegamento tra le operazioni, riteneva giustificata la tassazione nei termini indicati negli avvisi impugnati, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.p.r. n. 131 del 1986, conformemente alla pretesa fiscale.
I contribuenti per la cassazione della sentenza del giudice territoriale proponevano ricorso, affidandosi a quattro motivi di censura, alla Corte Suprema. Lamentavano, tra l’altro, che l’art. 20 del DPR 131/86 consenta un esame del singolo atto portato alla registrazione, ma non legittimi a prendere in considerazione elementi estranei ad esso.
Gli Ermellini respingono il ricorso delle società ricorrenti. I giudici di legittimità con la sentenza in commento una problematica che risulta spesso formare oggetto di contenzioso con il Fisco.
I giudici Supremi, non condividono l’assunto della tesi difensiva e confermano la pronuncia dei giudici di appello, che avevano ritenuto legittimo la riqualificazione degli atti. Per la Cassazione il principio enunciato dall’art. 20 del DPR 131/86, secondo cui ai fini dell’imposta di registro rilevano l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti da registrare, al di là del titolo e della forma apparente, comporta:
– da un lato, che nella qualificazione di un negozio deve darsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti;
– dall’altro, la possibilità, per il giudice di merito, di accertare l’intenzione effettiva dei contraenti, valutando l’operazione nel suo complesso, attraverso l’esame congiunto dei singoli atti, stipulati contestualmente o meno.
Invece, l’applicazione dell’art. 20 citato ben si concilia con la possibilità di fare ricorso, nella valutazione dell’intenzione delle parti, ad elementi estrinseci all’atto stesso o a negoziazioni collegate; anche perché, l’interpretazione di un atto, in ambito fiscale, avviene con criteri differenti da quelli utilizzati in campo civilistico, “dovendosi comunque attribuire preminente rilievo agli effetti della negoziazione in vista della necessità di prevenire possibili abusi”. Quindi, la Corte conclude (sul punto) affermando che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ad un’operazione complessa, sia necessaria una “disamina globale”, che obbliga a considerare gli elementi derivanti da tutti gli atti che si inseriscano nell’operazione.