La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 28187 depositata il 17 dicembre 2013 intervenendo i tema di accertamento e società cancellate ha statuito che il ricorso proposto dall’ex liquidatore della società cancellata avverso una cartella di pagamento è inammissibile. Il giudice deve dichiarare, rilevandolo d’ufficio, l’ illegittimo l’atto notificato.
La vicenda ha riguardato una società cancellata dal registro delle imprese a cui veniva notificata, dopo tre anni dell’avvenuta estinzione della società, una cartella di pagamento. L’ex liquidatore propose ricorso avverso la cartella di pagamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Sia la CTP e CTR i giudici di merito non rilevavano l’inammissibilità dell’impugnazione, nonostante la carenza di legittimazione del liquidatore stante l’inesistenza della società in conseguenza della sua cancellazione dal Registro imprese. A tal proposito si rammenta che il vigente articolo 2495 del codice civile prevede che la cancellazione della società dalla camera di commercio ha un’efficacia sostanziale in quanto determina l’estinzione dell’ente. Da tale principio discende che il soggetto da esistente diviene inesistente.
La stessa Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013, ha statuito che una società non più esistente non può né validamente intraprendere una causa né esservi convenuta. In quanto la perdita della personalità giuridica comporta anche la perdita della capacità di stare in giudizio e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione effettuata da tale soggetto.
Per cui, alla luce di quanto statuito dai principio sopra esposti, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società cancellata non può che essere improponibile.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno chiarito che le sentenze di primo e secondo grado erano viziate da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In merito alla cartella di pagamento, gli Ermellini, hanno puntualizzato che, la stessa, non poteva essere emessa e che quindi anche qualora non fosse stata impugnata dall’ex liquidatore non avrebbe prodotto alcuna conseguenza, atteso che alcuna esecuzione forzata sarebbe stata possibile nei confronti di una società inesistente.
I giudici del Palazzaccio hanno, anche, osservato che non può, in ogni caso, essere negato il diritto di difesa al soggetto che riceve un atto dal quale, benché in astratto, potrebbe conseguirgli un pregiudizio. Pertanto il ricorso proposto in tal senso, può essere accolto e quindi ammissibile solo ed esclusivamente per la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato.
Circostanza, questa, rilevabile anche d’ufficio, non essendo necessario che sia sollevata dal ricorrente.