Con la risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013 il Fisco ha risposta ad una istanza di interpello inerente l’interpretazione dell’articolo 1, commi da 488 a 490, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 riguardante il trattamento IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. A tal proposito si rammenta che la legge di stabilità ha innovato il numero 127-undevicies, alle prestazioni sanitarie rese dalle cooperative sociali (tra cui si ricorda sono comprese quelle relative a diagnosi, cura e riabilitazione, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza).
Pertanto alla luce di tale modifica normativa, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 2013, è venuta meno la facoltà di scelta tra il regime IVA di esenzione e l’assoggettamento ad imposta con aliquota agevolata del 4% prevista dalla previgente normativa.
Con la risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le prestazioni effettuate dalla cooperativa, se relative a convenzioni e contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, devono essere assoggettate al regime IVA previsto dalla predetta Legge 228/2012.
Invece per le prestazioni rese entro il 31 dicembre 2013 trova applicazione, in modo alternativo:
- l’aliquota IVA agevolata del 4%, ex-n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, anche se soppresso con dalla Legge 228/2012;
- il regime di esenzione ex art. 10 n. 27-ter) del DPR 633/72.
Per quel che concerne l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, ex-n. 127-undevicies) della citata tabella A, essa riguarda esclusivamente le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese in forza di contratti di appalto o convenzioni stipulati dopo dal 1 Gennaio 2014.
Inoltre nella risoluzione in commento l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito, ai fini dell’applicazione del regime agevolato previsto per le cooperative sociali, l’irrilevanza della circostanza che la stessa eserciti la propria attività in regime di “accreditamento” con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale. Ciò in quanto, lo stesso rappresenta una qualificazione soggettiva obbligatoria per gli enti che, al fine di erogare prestazioni sanitarie nell’ambito del sistema sanitario pubblico, devono necessariamente stipulare preventivi accordi contrattuali con le competenti amministrazioni.
Ricordiamo infine che il “DDL Stabilità” ha previsto anche il ripristino dell’aliquota del 4%, sempre con decorrenza 1 Gennaio 2014, per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, sia rese in virtù di contratti di appalto o convenzioni, sia rese direttamente ai beneficiari.