CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2013, n. 28107

Tributi – Accertamento induttivo – Documentazione extracontabile – Buoni di consegna presso il cliente – Rilevanza – Sussiste

Osserva

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 266/16/2008della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di B.E. avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 2004, emesso a seguito di PVC nel quale era stata contestata omessa contabilizzazione di ricavi e di volume d’affari, sulla scorta di documentazione extracontabile (buoni di consegna su cui era riportato il nome della ditta destinataria, la data della consegna e la firma per ricevuta dei prodotti consegnati) rinvenuta presso tale ditta A.P. dalla quale poteva desumersi l’esistenza di cessione di merci senza emissione di fattura per il complessivo ammontare di € 176.384,00.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che: i buoni di consegna in questione non recavano l’indirizzo del destinatario, il tipo di merce da consegnare, l’indicazione del valore della merce; la “rideterminazione economica” effettuata dall’Agenzia risultava basata su elementi presunti; la firma sui buoni non era quella del B.; la sola indicazione del nome “B.E.” sui predetti buoni (senza indirizzo o altra identificazione) non poteva costituire ragione valida per desumere la sussistenza della contestata evasione fiscale; i buoni di consegna in questione non recavano alcun elemento certo, utile a consentire all’Agenzia di rideterminare il reddito d’impresa del B., così come era riportato nell’accertamento impugnato. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il secondo motivo di impugnazione (contempo centrato sulla violazione degli art. 2735 cod civ e 116 cpc e sul vizio di motivazione, ma esclusivamente argomentato in relazione al secondo degli indicati vizi, e che, per il fatto di essere di più pronta liquidazione, può essere anteposto nell’esame all’altro che lo precede), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze probatorie (emergenti dallo stesso PVC) addotte dalla parte pubblica circa la riferibilità fiscale delle transazioni documentate con i “buoni di consegna di cui si è detto” alla ditta nei confronti della quale è stata adottato l’accertamento. In specie, la CTR aveva omesso di considerare che lo stesso B., nella parte conclusiva del PVC, aveva dichiarato che i predetti buoni si riferivano a somme in acconto o a saldo di acquisti effettuati nei tre anni precedenti, cosi ammettendo esplicitamente di essere il destinatario di detti buoni di consegna e perciò anche il sottoscrittore degli stessi.

Il motivo appare fondato e può essere accolto.

Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito non ha tenuto conto alcuno del materiale istruttorio di cui si è detto, tanto da avere fondato il proprio convincimento anzitutto sull’impossibilità di stabilire una relazione certa tra i menzionati buoni di consegna ed il B., ciò che non può non avere inficiato la complessiva valutazione dell’efficacia probatoria del materiale di causa.

E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).

Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato un elemento di fatto (dotato di valenza eventualmente dirimente), non adeguatamente e specificamente considerato dal giudice del merito che costituisce senz’altro idoneo indice sintomatico di una possibile decisione ingiusta, siccome capace di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.

Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che – in diversa composizione – tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.