AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 dicembre 2013, n. 95/E
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta sulle assicurazioni – “Bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate in Italia
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società assicurativa istante, con sede legale in Olanda ed operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità del “bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate in Italia.
Al riguardo, la società istante fa presente che le compagnie italiane applicano detto bollino sulle polizze emesse, sulle quietanze e su altri documenti assicurativi.
Detta prassi, ritiene l’istante, trova la propria fonte normativa nell’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ove è previsto che nell’imposta sulle assicurazioni siano compenetrate le imposte di bollo e di registro.
La società istante chiede quindi di conoscere se anche le società operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi siano tenute ad apporre detto “bollino compenetrativo” sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di non essere tenuta ad apporre detto “bollino compenetrativo” sulle polizze commercializzate in Italia, in quanto detto adempimento ha natura puramente formale, superato dall’evoluzione normativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
La legge n. 1216 del 1961, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi, stabilisce all’articolo 16 che “Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia… … I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione”.
Per effetto di tale disposizione, pertanto, in relazione ai contratti assicurativi e agli atti inerenti, soggetti all’imposta sulle assicurazioni, non è dovuta l’imposta di bollo e di registro.
Al riguardo, la circolare del 27 giugno 1962, n. 39 ha chiarito che con il richiamato articolo 16 risulta “ben delineato dalla legge il carattere obiettivo della compenetrazione, nel senso che questa deve intendersi obiettivamente limitata agli atti attraverso i quali si esplicano le operazioni di acquisizione, gestione ed esecuzione degli atti assicurativi..”.
Con la citata circolare veniva, inoltre, precisato che “deve sempre considerarsi operante l’obbligo per gli assicuratori, discendente dall’art. 15 del….Regolamento n. 69 (del 26 gennaio 1896), di apporre sui fogli degli atti e scritti o, trattandosi di registri a madre e figlia, sulle relative bollette per i quali sia applicabile la compenetrazione, un proprio bollo speciale ad inchiostro od a secco, indicante la ragione sociale e l’Ufficio del registro presso il quale viene corrisposto il tributo, nonché l’obbligo di depositare l’impronta di tale bollo presso l’ufficio stesso il quale dovrà rilasciare apposita certificazione di detto deposito”.
Come precisato dalla richiamata circolare, pertanto, l’obbligo di apporre il cd. “bollino compenetrativo” non deriva dall’articolo 16 della legge n. 1216 del 1961 ma dalla disposizione prevista dal R. D. del 26 gennaio 1896, n. 69 che all’articolo 15 stabiliva che “Sopra ciascun avviso o cartello da affiggersi al pubblico e sopra ciascun foglio degli altri scritti od atti, e, trattandosi di registri a madre e figlia, sopra ciascuna delle bollette, per i quali, giusta l’art. 15 della legge, la tassa di bollo è compenetrata in quella d’assicurazione, le società o compagnie e gli altri assicuratori, dovranno apporre un proprio bollo speciale, ad inchiostro od a secco, indicante:
– il nome e la sede della società o ditta assicuratrice;
– la denominazione e la sede dell’uffizio al quale viene pagata la tassa di assicurazione compensativa di quella di bollo.
Prima di fare uso di detto bollo, le società o compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all’uffizio demaniale competente analoga dichiarazione, insieme all’impronta del bollo medesimo sopra foglio separato. Il ricevitore riterrà la dichiarazione e l’impronta, rilasciando un certificato della fattane presentazione”.
Con riferimento alla vigenza dell’obbligo di apporre il cd. “bollino compenetrativo”, occorre, tuttavia, rilevare che il richiamato Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 69 risulta abrogato dal D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, recante l’” Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246″.
In considerazione della intervenuta abrogazione deve, pertanto, ritenersi che l’obbligo di apporre il “bollino compenetrativo” sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia non risulti più operante, ferma restando la compenetrazione prevista dall’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
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