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Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 2 a 5 – Previdenza

2-5 – Previdenza

2. Nell’allegato 2 è indicato l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l’anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l’anno 2012, destinati alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

 

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