CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28401

Agevolazioni prima casa – Mancato trasferimento residenza nei termini di legge – Ristrutturazione dell’immobile – Cause di forza maggiore – Sussiste.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 7/24/09 depositata il 12/1/09, la CTR della Toscana, in riforma della decisione della CTP di Firenze, accoglieva il ricorso proposto da M.R. avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo il contribuente provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato, con i benefici “prima casa”. I giudici d’appello affermavano che l’agevolazione andava mantenuta quando l’inosservanza all’obbligo di trasferimento della residenza fosse dovuta a causa di forza maggiore, ed il trasferimento fosse intervenuto entro un termine ragionevole, comunque, non superiore ai tre anni, requisiti che, nella specie, erano entrambi sussistenti, necessitando l’immobile acquistato di opere di ristrutturazione.

Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, n. 1 lett. A), della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 cpc, è infondato, anche se va, in parte, corretta la motivazione ex art. 384, cpv., cpc.

2. Occorre premettere che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonché dalla L. n. 415 del 1991, art. 3 ed ora dall’art. 1, comma 1 e nota 2A bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) postula che l’acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato ovvero – nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, co 131, quale modificato dalla L n. 388 del 2000, art. 33, co 12- che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

3. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inerente ad un suo comportamento – della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.

4. Sono, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza (cfr. Cass. n. 2552 del 2003) dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi, il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente.

5. Nella specie, i giudici del merito hanno, bensì, affermato che il trasferimento della residenza da parte del contribuente era avvenuto in un tempo “ragionevole” e ricompreso entro “il termine triennale di decadenza del potere accertativo”, ma hanno espressamente ritenuto che il ritardo era dovuto ad una causa di forza maggiore (in concreto, il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento acquistato). Se, alla stregua di quanto si è esposto, la prima affermazione, su cui si incentra la censura, è erronea, l’accertata natura dell’impedimento – in sé idonea ad evitare la decadenza – non è stata, invece, contestata dalla ricorrente, che non ha, neppure, denunciato il relativo accertamento in modo indiretto, mediante deduzione del vizio di motivazione.

9. Il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.