cambiali finanziaraLa pubblicazione della  circolare n. 4/E del 6 marzo 2013 ci consente un breve excursus sulle cambiali finanziarie.

Con la nuova normativa, società di capitali, cooperative e società mutue assicuratrici possono emettere cambiali finanziarie. Sono escluse banche e micro-imprese che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro. Vediamo in dettaglio le nuove regole, contenute nell’articolo 32 del dl 83 del 22 giugno 2012, convertito con la legge 7 agosto 2012 n.134.

Le nuove cambiali finanziarie

Il corpo della norma istituisce modifiche alla disciplina sulle cambiali finanziarie(legge 43 del 13 gennaio 1995, e deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005 del Cicr, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

Cambia la scadenza, che si colloca obbligatoriamente tra 1 e 36 mesi (dal precedente intervallo 3-12 mesi).

L’ammontare complessivo del valore in circolazione non può superare l’attivo corrente (l’importo delle attività iscritte in bilancio e portate a scadenza entro l’anno dalla data di riferimento dello stesso bilancio) dell’azienda.

Le società che non hanno titoli negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione devono avere determinati requisiti:

  • revisione contabile dell’ultimo bilancio effettuata da un legale, un revisore o una società iscritta al Registro dei revisori contabili e legali. È prevista una deroga se l’emissione di cambiali è assistita da garanzie fornite da una banca, un’impresa di investimento o un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.
  • obbligazioni e cambiali finanziarie devono essere sottoscritte solo da investitori qualificati non soci.
  • E’ necessario avvalersi di uno sponsor, che assiste l’emittente nelle fasi di emissione e di collocamento, in modo da assicurare la liquidità dei titoli e conservare una parte dei titoli emessi, oltre che di una eventuale ammissione a quotazione dei titoli.

Lo sponsor

Può essere una banca, un’impresa di investimento, una società di gestione del risparmio (SGR), una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con succursale in Italia. Lo sponsor è tenuto a conservare nel proprio portafoglio una parte di titoli equivalenti a:

  • almeno il 5% del valore di emissione dei titoli stessi se queste sono inferiori a 5 mln di euro,
  • il 3% per la parte sovrabbondante e fino a 10 milioni,
  • il 2% della parte che supera questo tetto.

L’obbligo dello sponsor diventa facoltativo per le società diverse dalle PMI, laddove per medie imprese si intendono quelle con un meno di 250 dipendenti, fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni, e per piccole aziende quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o uno stato patrimoniale annuo inferiore a 10 milioni di euro.

Cambiali dematerializzate

E’ prevista l’emissione di cambiali in forma dematerializzata (ed esente da imposta di bollo): è necessario fare apposita richiesta a una società di gestione accentrata, subordinando una promessa senza condizioni a pagare alla scadenza indicando: ammontare emissione, importo cambiale, numero cambiali emesse e, se presenti, le garanzie disponibili.

Infatti viene chiarita la portata applicativa delle norme contenute nei decreti “crescita” (Dl n. 83/2012) e “crescita-bis” (Dl n. 179/2012), finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese sul mercato dei capitali.
L’obiettivo è realizzato attraverso vari strumenti.
In particolare, con riguardo alle cambiali finanziarie, si offre la possibilità alle imprese non abilitate a emettere obbligazioni l’opportunità di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto a quello bancario.
Dal punto di vista civilistico, ora, le cambiali finanziarie possono avere scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione ed essere emesse da tutte le società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Possono essere emesse anche in forma dematerializzata e, solo in tal caso, sono esenti dall’imposta di bollo.

Per effetto dell’intervento della norma fiscale, l’imposta sostitutiva nella misura del 20% si applica anche agli interessi e altri proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, nonché alle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle altre società.
L’imposta sostitutiva, in luogo della ritenuta, si applica agli interessi derivanti dai titoli emessi a partire dal 26 giugno 2012.
Rimane invece applicabile la ritenuta nella misura del 20% sugli interessi delle obbligazioni (e titoli similari) e delle cambiali finanziarie non quotate emesse da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

La norma, poi, ha modificato il regime di deducibilità degli interessi corrisposti dalle imprese emittenti.
In particolare, si prevede che agli interessi corrisposti sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e titoli similari, negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, emesse da società con azioni non quotate, si applicano esclusivamente i limiti di indeducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir.
Diversamente, nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, la predetta agevolazione si rende applicabile soltanto nell’ipotesi in cui i titoli siano detenuti da investitori qualificati, i quali non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Nella circolare vengono forniti chiarimenti circa la documentazione e gli adempimenti richiesti ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte della società emittente.

In merito alle obbligazioni partecipative subordinate emesse da società non quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la norma definisce le caratteristiche che tali titoli devono possedere per essere qualificate come obbligazioni.
Relativamente agli aspetti fiscali, nell’ipotesi in cui l’emissione di obbligazioni partecipative preveda anche una clausola di subordinazione e il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile di esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente.
Tale previsione normativa, che è finalizzata al rafforzamento patrimoniale dell’impresa emittente, si applica a condizione che i suddetti titoli siano stati sottoscritti da investitori qualificati, che non detengano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La norma consente, inoltre, all’emittente di dedurre, in sede di determinazione del reddito d’impresa, anche la remunerazione di tali titoli collegata ai risultati economici della medesima società.

Da ultimo, si fa presente che è stato modificato il regime fiscale delle obbligazioni di progetto (“project bond“) emesse dalle società appositamente costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato.
Ai fini fiscali, gli interessi dei project bond sono ora soggetti allo stesso regime previsto per i titoli del debito pubblico.
E’, inoltre, stabilito che l’impresa emittente deduce gli interessi derivanti dalle medesime obbligazioni di progetto indipendentemente dal tasso di rendimento assicurato.
Ai fini delle imposte indirette, si prevede che le garanzie prestate, in relazione alle emissioni deiproject bond, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il descritto regime fiscale si rende applicabile, per tutta la durata del prestito obbligazionario, aiproject bond emessi nei tre anni successivi al 26 agosto 2012.