CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28415
Tributi – Accertamento sintetico – Acquisto dell’immobile in comunione legale con il coniuge – Irrilevanza
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento eseguito con il metodo sintetico per l’anno 1996 principalmente accreditando alla contribuente l’acquisto di un immobile, che la contribuente, invece, sosteneva essere un acquisto in comunione legale tra i coniugi, e pertanto a lei accreditabile solo per il 50%, oltre a contestare la ricorrenza nel caso delle condizioni giustificatrici di uri accertamento sintetico.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era parzialmente accolto, con la sentenza in epigrafe, la quale annullava l’accertamento limitatamente alla quota del 50% dell’immobile posseduto. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo. La domanda di condono presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 è stata respinta, in quanto il valore della lite è superiore a € 20.000,00. Il rigetto della domanda di condono non risulta impugnata dalla contribuente stessa.
Motivazione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con l’unico motivo articolato a sostegno del ricorso principale viene censurata la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la comunione legale non costituisce prova che l’acquisto sia avvenuto con danaro di entrambi i coniugi e risulta, pertanto, irrilevante ex se ai fini della valutazione della capacità contributiva.
La censura così dedotta con il ricorso principale, che si concreta nella contestazione di una corretta e completa valutazione del rapporto tra capacità contributiva dimostrata dalla contribuente ed accertamento sintetico giustificato dalla reale capacità contributiva, è fondata. Invero tutta la motivazione si esaurisce nella non sufficientemente spiegata affermazione che «l’Ufficio è incorso nell’errore di non considerare che la quota di proprietà dell’appartamento da attribuirsi alla ricorrente era quello del 50% e non dell’intero, in virtù dell’acquisto stesso, avvenuto in regime di comunione di beni della ricorrente». Manca con tutta evidenza una indagine sulla capacità contributiva della contribuente ed una argomentata valutazione del rapporto tra detta capacità e reddito accertato.
Resta assorbito il ricorso incidentale con il quale si evidenzia come il giudice a quo abbia esaurito la propria valutazione nella dichiarazione di sussistenza della comunione legale rispetto all’immobile, senza tener conto di tutte le altre prove della inesistenza delle condizioni per l’accertamento sintetico dedotte ed allegate dalla contribuente.
Pertanto riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.