Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
| Nucleo Familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento) | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento) |
| 1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone | – euro 14.712,19 – euro 24.413,22 – euro 31.390,80 – euro 37.488,42 – euro 43.591,20 – euro 49.402,75 – euro 55.213,23 | – – euro 29.237,42 – euro 37.587,58 – euro 44.894,58 – euro 52.201,62 – euro 59.162,74 – euro 66.122,69 |
(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.