Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 246 a 278 – Spese varie
246. Lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell’Unione europea, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’accordo può essere comunque stipulato.
247.All’articolo 5, comma 2, del decretolegislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell’Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».
248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all’attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.
249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell’Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell’ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell’Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 5- quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
251.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l’anno 2014.
252. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l’anno 2014.
253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All’organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
254.Per gli interventi di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l’erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all’attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.
255. Nella ripartizione delle risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all’edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
256.Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell’anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell’anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell’anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell’anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell’anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell’anno 2016 per la regione Basilicata.
257. Per l’anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.
258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall’anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.
260.Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l’anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2014.
261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.
263.Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
264.Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto- legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l’anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l’anno 2014.
266.Il fondo di cui all’articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l’importo di 30 milioni di euro per l’anno 2014.
267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l’assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l’indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell’Unità tecnica-amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all’imponente contenzioso in gestione, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall’anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.
268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell’Unione europea, il ruolo organico di cui all’articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell’articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
269. Per le finalità di cui al comma 268, il Garante di cui all’articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indìce, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l’Ufficio di cui all’articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.
270.È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell’ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
271. L’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:«Art. 2195 – (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) – 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».
272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
273.Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l’anno 2014 e di euro 2.000.000 per l’anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell’inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell’esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 15, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2014, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All’atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L’articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l’acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall’applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto- legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all’estero, l’indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l’attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell’Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, è autorizzata per l’anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l’assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.
274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all’organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile e dell’Asia – Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l’organizzazione dei vertici sono escluse dall’applicazione dei limiti di spesa di cui all’articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014.
276. Al fine di proseguire le attività dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2014.
277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell’Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un’apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l’anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.
278.È autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all’Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
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