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Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 295 a 298 – Agricoltura

295. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l’Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell’evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l’Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti »;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all’articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all’emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l’anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell’ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell’articolo 23-quater del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l’utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario.

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