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Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma 338 – Riorganizzazione Bankitalia

 

 338. La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo.