Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 346 a 376 – Ricostruzioni dopo calamità
346. È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l’evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell’evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subìto danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all’attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l’11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l’avvio dell’opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.
348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei comuni del cratere, all’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l’anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».
349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell’Aquila a seguito del sisma dell’aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell’Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all’articolo 19 di quest’ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila.
350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell’Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l’esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell’Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell’Aquila.
351. Per agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
352. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014».
353. Per l’anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2014.
354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l’anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
355. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera nquater) è aggiunta la seguente:
«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all’anno 2014».
356. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
357. Gli interventi per l’assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all’articolo l e all’articolo 4 del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell’articolo 1 del predetto decreto-legge e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l’esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.
358. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
a) il conduttore non possieda la residenza nell’edificio danneggiato oppure l’immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell’immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e l’immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
359. I Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto- legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all’articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
360. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
361. All’articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell’articolo 1, ovvero nei territori elencati dall’Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“ de minimis ”), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell’articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l’ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».
362. Al fine di consentire un’adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell’attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all’approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all’assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.
363. All’articolo 3, comma 9, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell’Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.
365. I finanziamenti di cui all’articolo 3- bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
366. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».
367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo l, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all’anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.
368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subìto danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
a) agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
b) all’acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell’eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un’area già pianificata ai fini edificatori;
c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
d) all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.
372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l’acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell’intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell’area originaria su cui insiste l’edificio demolito e non ricostruito.
374. Le risorse disponibili di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell’Aquila, al fine di provvedere, d’intesa con il comune dell’Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
375. I risparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all’anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l’importo di 59 milioni di euro per l’anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
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