Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 377 a 387 – Spese varie
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d’intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
378. È rifinanziata per l’anno 2014, per l’importo di 30 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
379. Per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 190 milioni di euro per l’anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l’anno 2014.
382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l’assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell’istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all’ambito disciplinare di vocazione dell’istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un’attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l’utenza;
h) definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall’articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.
384. All’articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.
386. All’Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2014.
387. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222:
1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell’anno seguente»;
2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell’espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l’obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l’Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;
3) l’ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l’Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d’uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia del demanio»;
b) al comma 222-bis:
1) il quarto periodo è soppresso;
2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all’Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d’uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell’Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;
c) il comma 224 è sostituito dal seguente: «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».
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