Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 610 a 624 – Riscossione, Caaf, rottamazione cartelle
610. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
611. Al fine di potenziare l’efficienza dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:
a) all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;
3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;
4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge;
c) all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate »;
2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:
«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell’azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;
d) l’articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – (Controlli sull’attività di riscossione). – 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l’Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d’intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l’attività di riscossione.
3. L’agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell’andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»;
e) l’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l’avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l’invio della comunicazione preventiva di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all’organizzazione e all’esercizio delle predette attività;
g) all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l’anno precedente, delle disposizioni indicate.
612. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
614. È possibile presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.
616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche: 616. Identico.
a) all’articolo 7-bis è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere»;
b) all’articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;
c) all’articolo 39:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca. 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».
617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività, anche in ordine all’affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l’adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati »;
b) all’articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;
c) all’articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) all’articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione »;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione »;
e) all’articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente » sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all’articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.
623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
624. Le disposizione di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
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