MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 12 dicembre 2012

Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto individua le modalità operative per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e i sistemi informativi regionali.

2. Il presente decreto individua, altresì, le modalità di applicazione delle misure di semplificazione tramite la stipula di convenzioni al fine di consentire la consultazione, la disponibilità e la fruibilità dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e s.m.i., come definito nelle Linee guida approvate con decreto ministeriale 11 marzo 2003;

b) CAD: Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

c) SPC: Sistema pubblico di connettività;

d) Azienda agricola: le aziende di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e s.m.i.;

Art. 3

Dati del fascicolo aziendale

1. Il fascicolo aziendale, realizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo, articolati come previsto nell’art. 3 del citato del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

2. Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all’INPS, all’Agenzia del Territorio, all’Agenzia delle Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalità istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all’art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarità.

3. L’elenco delle tipologie dei dati disponibili nel fascicolo aziendale e la titolarità degli stessi sono pubblicati nell’area pubblica del portale SIAN, gestito dà AGEA, entro 30 giorni dalla adozione del presente decreto.

Art. 4

Modalità di accesso ai dati del fascicolo aziendale

1. Entro 90 giorni dalla adozione del presente decreto, l’AGEA predispone, ai sensi dell’art. 58 del CAD, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una apposita Convenzione standard, aperta all’adesione di tutti gli enti e organismi interessati.

2. L’AGEA, le Regioni e gli Organismi pagatori rendono, altresì, disponibile alle aziende agricole la consultazione telematica del proprio fascicolo aziendale, mediante modalità di accesso sicure.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 dicembre 2013, n. 297.