UE – Regolamento 19 dicembre 2013, n. 1374/2013

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato

INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL VALORE RECUPERABILE DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività

I paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono modificati e il paragrafo 140 J è aggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

130. Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:

a) …

e) il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo fair value al netto dei costi di dismissione o il suo valore d’uso;

f) se il valore recuperabile corrisponde al fair value al netto dei costi di dismissione, l’entità deve fornire le seguenti informazioni:

i) il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value dell’attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili);

ii) per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e

iii) per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L’entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il fairvalue al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.

g) …

Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

134. Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:

a) …

c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), (ossia il valore d’uso o il fairvalue al netto dei costi di vendita);

d) …

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

138. …

140J. A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l’IFRS 13.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 346.