Con le modifiche introdotte dal comma 162 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), in tema di deducibilità fiscale, il leasing finanziario diviene più accattivante. Infatti per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014, il periodo minimo di deduzione dei canoni scende alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e comunque con un minimo di otto anni e si attesta su un arco di 12 anni per gli immobili. L’investimento in leasing consente dunque un ritorno fiscale assai più rapido rispetto all’acquisto in proprietà. Per i professionisti, torna la possibilità di deduzione dei canoni sui contratti immobiliari.
Pertanto con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 vengono eliminate la durata minima contrattuale disposta dal Dl 16/2012. Per cui per i nuovi contratti la durata minima si riduce da due terzi alla metà del periodo di ammortamento. Per gli immobili, in luogo del precedente periodo variabile in funzione del coefficiente di ammortamento (e pari comunque a 18 anni per le società che utilizzano l’aliquota 3%) viene fissata una deducibilità su un arco di 12 anni.
Per poter ottenere la più rapida deducibilità prevista dalla L. 147, occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore al tempo di deduzione fiscale.
Con la circolare n. 17/E del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai contratti di leasing che vengono stipulati per un periodo superiore al minimo, la deduzione fiscale continuerà a seguire quella civilistico-contabile. Infatti in tale ipotesi gli importi imputati per competenza al conto economico saranno deducibili nella determinazione del reddito.
Nell’ipotesi in cui il contratto abbia una durata è inferiore al minimo per la deduzione, l’impresa dovrà determinare un doppio piano di imputazione temporale dei canoni:
- quello contabile, che segue la durata del contratto (come sopra)
- quello fiscale che segue invece il nuovo periodo minimo previsto dalla norma (metà del tempo di ammortamento, oppure 12 anni se si tratta di fabbricati).
In seguito a tale modifica le imprese utilizzatrici cercheranno di far coincidere la durata contrattuale con quella fiscale, anche per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa.
Professionisti ed Immobili
Per i professionisti la legge di stabilità non modifica il periodo minimo di durata del contratto di leasing per la deduzione dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili, in quanto il periodo che era già fissato al 50% del tempo di ammortamento.
La legge 147/2013 innova, invece, il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR che regola i leasing di immobili strumentali, stabilendo espressamente la deduzione dei canoni su un arco di 12 anni. Tale intervento normativo del legislatore fiscale elimina ogni possibile dubbio circa la perdurante validità della norma contenuta nella L. 296/2006 (che era stata ribadita dalla circolare 17/E/2012, anche dopo il D.L. 16/2012) che aveva disposto la deducibilità dei leasing immobiliari dei lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti fino al 2009, norma che ora deve intendersi di fatto abrogata.
Per cui i professionisti per i contratti stipulati dal 2014 possono dedurre i canoni su immobili utilizzati esclusivamente nella attività applicando, come le imprese, il periodo temporale minimo di 12 anni.
Le nuove regole sul periodo di deduzione fiscale dei canoni non si applicano, come già in passato, per la determinazione dell’imponibile Irap delle società di capitali. L’importo deducibile della quota capitale del canone resta quello rilevato in bilancio secondo corretti principi contabili (e dunque per competenza temporale) indipendentemente dalla durata del contratto (superiore o inferiore al periodo minimo di deduzione fiscale).
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