Un nuovo aumento delle imposte si è realizzato con il nuovo anno, Infatti a patire dal 1° gennaio 2014 come statuito dall’articolo 20 del Decreto legge n. 63/2013 (c.d. Decreto Ecobonus) per finanziare le agevolazioni in tema energetico ha disposto l’aumento dell’aliquote IVA applicabili a tutte le somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, prevedendo l’applicazione alle prestazioni di servizi in parola della sola aliquota IVA del 10%, a prescindere dal luogo di ubicazione degli stessi.
Il previgente regime fiscale, in vigore fino al 31 dicembre 2013, prevedeva una diversa aliquota IVA in dettaglio, si prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici, collocati in “stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività” (Tabella A, parte II, n. 38, D.P.R. n. 633/72), mentre si applicava l’aliquota IVA del 10% in tutti gli altri casi.
Il Decreto legge n. 63 del 2013 all’articolo ha proceduto ad abrogare il n. 38) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui contenuto prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%. Inoltre il predetto articolo ha modificato il contenuto del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo le parole «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» con le seguenti «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni». Pertanto per le tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate tramite distributori automatici, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% a prescindendo dal luogo in cui è collocato il distributore automatico.
La legge 147 del 27 dicembre 2013 al comma 173 dell’articolo 1 (Legge di Stabilità 2014) ha integrato la disposizione dell’articolo 20 del decreto legge 69/2013 stabilendo che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2”.
In altri termini è stata prevista la possibilità, al fine di tener conto degli effetti dell’incremento dell’aliquota IVA, di modificare i contratti di somministrazione stipulati entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Energia (4 Agosto 2013) relativamente, prevedendo degli incrementi di prezzo.
L’aumento farà si che i caffè e le bevande calde costeranno 5 centesimi in più,mentre per bevande fredde e snack saranno 10 i centesimi da aggiungere.
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