Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014)
TABELLA DELLE PRINCIPALI NOVITA’
Legge 27/12/2013, n. 147 | COSA PREVEDE |
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa (Comma 25) | Per la concessione delle agevolazioni in materia di Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa (art. 43 D.L. 25 giugno 2008, n.112) viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l’anno 2016, da utilizzare per l’erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo appositamente previsto, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell’obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico. |
Fondo rotativo (Comma 27) | Vengono incrementate le disponibilità del Fondo rotativo (art. 2, comma 1, D.L. 28 maggio 1981, n. 251) di un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell’importo dell’incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese. |
Agevolazioni ai giovani agricoltori (Commi 31, 32, 34 e 35) | Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l’accesso al mercato dei capitali, di cui all’art. 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Inoltre: – si interviene sulla normativa riguardante l’alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell’ordine del 20 per cento, a favore della loro locazione da parte di giovani imprenditori agricoli che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni; – al fine di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola e quelli demaniali a vocazione agricola possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario(art. 4 legge 15 dicembre 1998, n. 441); – qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di proprietà di enti, abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni,l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi. |
Contributi al settore marittimo (Comma 37) | Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l’industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali (art. 4, comma 177, legge 24 dicembre 2003, n. 350), di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. |
Finanziamento programmi di ricerca (Comma 38) | Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo (art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808), sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. |
Distretti produttivi (Comma 42) | Vengono modificate le disposizioni sui distretti produttivi (art. 3, comma 4-bis, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5), eliminando, nella norma, i riferimenti alle “piccole e medie” imprese. |
Sistema nazionale di garanzia (Comma 48) | Viene istituito un “Sistema nazionale di garanzia”, con la finalità di facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all’organo di amministrazione; una sezione speciale“Progetti di Ricerca e Innovazione”, istituita nell’ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Inoltre, viene mantenuto il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, che continua quindi ad operare fino all’emanazione dei decreti attuativi che rendono operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. Si introduce infine il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa. |
Rifinanziamento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Comma 53) | Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88) e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). |
Delocalizzazione imprese (Commi 60 e 61) | Relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale decadono dal beneficio, di cui godessero, costituito da contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento. Esse hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. I soggetti erogatori dei contributi suddetti disciplinano le modalità e i tempi di loro restituzione. |
Conto corrente dedicato per notai (Commi 63-67) | Viene previsto che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori (legge 22 gennaio 1934, n. 64), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Tali nuove disposizioni non si applicano per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. Inoltre, viene previsto che: – gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituisconopatrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata; – eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. Le nuove disposizioni saranno attuate con apposito D.M. |
Albi autotrasportatori (Comma 94) | Le province perdono la competenza sulla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori (art. 105, comma 3 D.Lgs. n. 112/2008). Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi passano agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province. |
Anagrafe nazionale degli assistiti (Commi 231 e 232) | Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, viene istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’Anagrafe nazionale degli assistiti (c.d. “ANA” (art. 62 ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). |
Giustizia (Commi 288, 290) | In materia di giustizia viene previsto che: – si procederà all’assunzione del personale di magistratura ordinariavincitore di concorso nell’anno 2013; – al fine di non ostacolare l’attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014. |
Editoria (Commi 334-337) | Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall’adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre slitta dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 (art. 4, comma 1, D.L. n. 63/2012). Inoltre, l’accesso al credito d’imposta previsto dalla medesima norma è riconosciuto per l’anno 2014. Viene anche: – eliminato il credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno (art. 11-bis, commi 1, 2 e 3 D.L. n. 179/2012); – prorogato, al 31 dicembre 2016, il regime agevolativo in materia di tariffe postali (comma 1-bis dell’art. 2 D.L. 5 agosto 2010, n. 125) e quello previsto per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche. |
Veicoli sottoposti a sequestro giudiziario (Commi 444-450) | Prevista la pubblicazione, previo censimento, dell’elenco dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del D.Lgs. n. 285/1992, può assumere lacustodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Decorso inutilmente il suddetto termine, la prefettura – Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l’atto recante la determinazione all’alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L’alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L’alienazione è comunicata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto. La somma eventualmente ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto. |
Province (Commi 518-521) | Rivisto il ruolo delle province (art. 80 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). In particolare, viene disposto che: – le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale; – nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni; – le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l’istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. |
Trasferimento servizi di pagamento su conti correnti (Commi 584 e 585) | Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. |
Spese esame avvocato e magistrato (Commi 600-605) | Viene introdotto un contributo obbligatorio per la partecipazione all’esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91. Inoltre, viene fissato un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranticassazionisti. Infine, viene introdotto un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l’accesso in magistratura ordinaria. |
Diritto forfetario di notifica (Commi 606 e 607) | Si interviene sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 105/2002 (c.d. “T.U. Spese di giustizia”). L’intervento in esame prevede l’incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro, con decorrenza sui procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, attraverso l’introduzione dell’articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l’abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato. Tale disposizione si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge. |
ACE (Aiuto alla Crescita Economica) (Commi 137 e 138) | Aumenta l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese; con l’ACE la deduzione dal reddito complessivo di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio passa dal 3% di oggi al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016. |
Ammortizzatori sociali | Stanziamento di ulteriori 600 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni e mobilità). |
Bonus arredi (Comma 139) | Prorogata al 2014 la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con tetto di spesa fino ad € 10.000. |
Casa (commi 639 a 737) | Si chiamerà Imposta Unica Comunale (IUC) la nuova tassa immobiliare, composta da: Imu, che sarà pagata dal proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso; Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, che sarà pagata dal proprietaio e, in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall’inquilino; Tari, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall’inquilino. Per le detrazioni sulla casa a favore delle famiglie meno abbienti sono previsti 500 milioni di euro complessivi, che entro il 31 gennaio saranno ripartiti tra i comuni. Introdotto il fondo di garanzia prima casa: stanziati 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2014-2016 per la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, con priorità per giovani coppie o genitori single con figli mnori. |
Cuneo fiscale (Comma 127) | Elevate le detrazioni Irpef per lavoro dipendente per i redditi fino a € 55.000. |
Distributori automatici | Possibile aumento, dal 1° gennaio 2014, di alimenti e bevande vendute mediante distributori automatici, al fine di adeguare i prezzi all’incremento dell’aliquota Iva (dal 4% al 10%). |
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie (Comma 52 e 139) | Per le spese di riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015; nel 2016 si tornerà al 36%. Per le ristrutturazioni edilizie (tetto di € 96.000), lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015 e al 36% nel 2016. |
Equitalia (Commi 618 a 624) | Possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 senza interessi, con l’obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse. Pagamento dell’intero importo, in soluzione unica, entro il 28 febbraio 2014. |
Imprese | La deducibilità dell’Imu da Ires e Irpef versata sui capannoni cresce, per il solo periodo d’imposta 2013, dal 20% al 30%. |
Infrastrutture e trasporti (Commi 68 a 85) | Anas: per la manutenzione della rete stradale e la prosecuzione degli interventi programmati, stanziati 335 milioni di euro. Rete ferroviaria: per l’anno 2014, previsti 500 milioni di euro per la relativa manutenzione. Spiagge: doppia strada per la sanatoria dei contenziosi pendenti al 30 settembre 2013 in ordine al pagamento dei canoni demaniali marittimi; versamento in soluzione unica di un importo pari al 30% di quanto dovuto o versamento rateale (fino a un massimo di 9 rate) di un importo pari al 60% di quanto dovuto, oltre agli interessi legali. Stadi: semplificata la procedura per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, con esclusione della possibilità di realizzare complessi di edilizia residenziale. |
Pensioni | Nel triennio 2014-2016, rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; all’aumentare dell’importo, prevista la riduzione della rivalutazione. |
Pensioni d’oro | Il contributo di solidarietà, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:
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Prodotti finanziari e depositi esteri | Dal 2014 aumenta l’imposta di bollo sulle comunicazioni ai clienti relative ai prodotti finanziari e sui depositi esteri. |
Pubblico impiego (Comma 395) | Blocco della contrattazione per tutto il 2014. Stop al turn-over fino al 2018 con assunzioni:
Introdotto il tetto a 300 mila euro per il cumulo tra pensioni e stipendi pubblici. |
Tracciabilità affitti (comma 50) | Introdotto il divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione, di qualunque importo (ad eccezione per case popolari ed enti assimilati), con affidamento di attività di monitoraggio ai Comuni. |
Web Tax (commi 177 e 178) | Introdotto l’obbligo di partita iva per gli spazi pubblicitari ed il diritto d’autore sul web. L’entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2014 dal Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151. |
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