CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2013, n. 28209

Tributi – IRAP – Pretesa tributaria in base alla dichiarazione dei redditi – Cartella esattoriale – Primo atto – Impugnazione – Legittimità – Necessità di versamento e succesiva richiesta di rimborso – Esclusione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. il dott. L.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Latina 141/40/10 del 10 giugno 2010 che rigettava l’appello del contribuente affermando che il ricorso con cui dott. L.L. aveva sostenuto il non assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2003, doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.

2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.

Infatti la Corte di Cassazione con sentenza Sent. n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.602.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.