In seguito alle novità introdotte dal decreto legge n. 145/2013 (c.d. destinazione Italia) il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre ha puntualizzato che le nuove misure trovano applicazione in relazione alla richieste di revoca effettuate dal 24 dicembre, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Nella lettera circolare prot. 22277 del 27 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che a partire dal 24 dicembre 2013 scorso (D.L. n. 145/2013):
- è aumentata del 30% la maxisanzione per il lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002) ed è stata esclusa l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- sono aumentate del 30% le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
- sono decuplicate le sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.
Come già accennato in precedenza il Ministero precisa che i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (pari attualmente ad € 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad € 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) si applicheranno anche in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate a partire dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in merito alle violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero e in materia di durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, poste in essere dal 24 dicembre 2013 suggerisce ai propri Uffici periferici di notificare i relativi verbali solo dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013, visto che la notificazione può essere effettuata entro 90 gg. dalla definizione degli accertamenti.
Infine, viene chiarito che le violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre 2013 andranno ad essere soggette alla disciplina sanzionatoria già prevista prima dell’intervento del D.L. n. 145/2013, compresa la procedura di diffida obbligatoria per la c.d. maxisanzione per il lavoro nero.