Corte di Cassazione sentenza n. 5853 del 6 febbraio 2013 

PREVIDENZA SOCIALE – RITENUTE PREVIDENZIALI – OMESSO VERSAMENTO – DECRETO PENALE – ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO – ESIGUITA’ DELLA SOMMA – RIFERIBILITA’ A POCHE MENSILITA’ – NON LUOGO A PROCEDERE

massima

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Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei confronti dell’imputata in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

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RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 13 gennaio 2011, il GIP del Tribunale di Cagliari, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata ex art. 459 c.p.p. dal pubblico ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983), perché il fatto non costituisce reato.

Ha osservato il giudicante che l’esiguità dell’importo delle somme non versate (¤ 1479,00) e la loro riferibilità a poche mensilità inducono a ritenere che l’omissione sia dipesa da mera disattenzione ovvero da necessità determinata da una contingente situazione di difficoltà economica, sicché all’imputata non poteva addebitarsi una condotta posta in essere con la coscienza e volontà di lucrare l’importo non versato all’INPS.

2. – Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari ricorre per cassazione deducendo la violazione della disposizione incriminatrice, nonché degli artt. 43 c.p. e 129 c.p.p., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 129 c.p.p. richiamato dall’art. 459, comma 3, c.p.p. (in forza del quale il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, gli restituisce gli atti). Come costantemente affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva della sua innocenza ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di acquisirla; una siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (ex plurimis, sez. 5, 24 marzo 2005, n. 14981, Rv. 231461; e, in fattispecie analoghe alla presente, sez. 3, 19 luglio 2012, n. 37425; sez. 3, 25 ottobre 2012, n. 44501).

Nel caso di specie si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perché dalla stessa sentenza impugnata risulta la sussistenza dell’omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo di ¤ 1479,00, nonostante l’avviso e la diffida all’adempimento ricevuti dal destinatario, con una valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell’elemento psicologico basata sull’entità della somma e sulla probabilità di un disguido: l’errore di diritto del GIP consiste, in effetti, nel non essersi fermato ad una mera attività di constatazione, ma nell’avere invece compiuto un approfondito apprezzamento, non consentito – come visto – ai fini della pronuncia ex art. 129 c.p.p.

4. – La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.