Quadro RW: cade l'obbligo indicazione se operato l'acconto del 20%A partire dal 1° gennaio 2014 ogni intermediario residenti, che intervengono nella riscossione di alcune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, dovranno applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento. Tale ritenuta quando applicata fa venir meno l’obbligo di indicare i predetti redditi nel quadro RW. Qualora l’intermediario, non applichi la ritenuta o nell’ipoesi in cui allo stesso venga richiesto il rimborso, è obbligato a segnalare all’amministrazione finanziaria la posizione del contribuente.

La tipologia dei redditi soggetti alla nuova ritenuta sono quelli ovviamente di  di fonte estera per i quali gli intermediari residenti sono già obbligati all’applicazione di ritenute alla fonte o imposte sostitutive quale ad esempio:

  • gli interessi su obbligazioni estere (soggette al regime della legge 239/1996);
  • i proventi derivanti da quote di fondi comuni esteri o le polizze vita stipulate con imprese di assicurazioni non residenti, che sono soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta da parte di intermediari residenti che intervengono nella loro riscossione.

In particolare va applicata sui redditi erogati da soggetti non residenti, derivanti:

  • dai contratti di mutuo,
  • deposito o conto corrente diversi da quelli bancari, sui quali va applicata la ritenuta a titolo di imposta prevista dall’articolo 26, comma 3 del Dpr 600/1973;
  • sulle rendite perpetue e sulle prestazioni annue perpetue previste dagli articoli 1861 e 1869 del Codice civile;
  • sulla categoria residuale degli interessi derivanti da altri rapporti, in base all’articolo 44, primo comma, lettera h) del Tuir;
  • redditi diversi;

Per quel che concerne i redditi diversi, la norma individua quelli da assoggettare alla nuova ritenuta d’acconto del 20%, che di seguito si elencano a titolo non esaustivo:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili (se l’atto non è stato stipulato da un notaio italiano che ha applicato l’imposta sostitutiva del 20%) e di terreni edificabili situati all’estero;
  • i canoni di locazioni di immobili situati all’estero, ridotti forfettariamente del 15% se il reddito non è soggetto a imposizione nello Stato estero (in caso contrario la ritenuta è applicata sulla base imponibile nello Stato estero, e il contribuente potrà avvalersi del credito per imposte pagate all’estero);
  • i canoni di noleggio di imbarcazioni situate all’estero;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società estere.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non sono assoggettate alla nuova ritenuta, in quanto assoggettati all’imposta sostitutiva (applicata dall’intermediario nell’ambito di rapporti di risparmio amministrato o gestito, o dal contribuente in dichiarazione, nell’ambito del regime dichiarativo).

In sostanza, un intermediario italiano (banca, Poste Italiane, Sim, Sgr, Sicav, impresa di assicurazione, società fiduciaria, altri intermediari), usato come veicolo per la riscossione in Italia di un reddito di fonte estera rientrante tra le categorie specificate dalla norma, deve applicare la ritenuta, pur senza un formale incarico all’incasso e indipendentemente dalla localizzazione delle attività estere.

Il contribuente potrà certificare all’intermediario che il flusso non rientra tra le categorie individuate dalla norma. Deve poi fornire all’intermediario ogni informazione necessaria a indivuduare la tipologia di reddito e per il corretto computo della base imponibile. Dovrà documentare, ad esempio, il realizzo di plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società white list, per vedersi applicata la ritenuta solo sul 49,72% della plusvalenza. O dovrà fornire la documentazione che attesta l’applicabilità di una convenzione contro le doppie imposizioni che attribuisce il potere impositivo allo Stato estero della fonte, per evitare l’applicazione della ritenuta.