Affrancamento dei maggiori valori contabili (legge 147/2013 commi 150 a 152)E’ stata stabilita la riapertura dei termini, per l’affrancamento dei saldi attivi da rivalutazione, dalla legge 147 del 2013 articolo 1 commi 150 a 152 e disposta l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito a operazioni straordinarie (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del Dl 185/2008).

In base alle innovazioni normative di cui sopra le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (ad esempio fusione, scissione e conferimenti d’azienda) hanno la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, pagando un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale è versata l’imposta sostitutiva.

Le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata.

Per quelle operazioni straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, il versamento va effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.

Il legislatore con l’estensione di tale affrancamento (anche per l’acquisizione di aziende con modalità diverse da quelle tradizionali) ha voluto eliminare la penalizzazione a carico di quelle compagini di gruppo che non iscrivono la singola acquisizione nel bilancio individuale della società, bensì nel bilancio consolidato di gruppo.

Tale facoltà di affrancamento è disposta come detto a regime per le fusioni, scissioni, e conferimenti d”azienda ai sensi dell”art. 176 co. 2-ter del TUIR e dall”art. 15 commi da 10 a 12 del DL 185/2000.

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