Corte di Cassazione sentenza n. 28218 del 22 dicembre 2011 

PREVIDENZA – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI – MALATTIE PROFESSIONALI – NESSO CAUSALE TRA ATTIVITA’ LAVORATIVA E MALATTIA – RELAZIONE DI PROBABILITA’ – SUFFICIENZA – FONDAMENTO

massima

______________

In tema di malattia professionale, ai fini dell’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta, il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista l’adeguata e qualificata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, rileva non a causa dell’incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare, anche “ex post”, quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell’art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il limite derivante dall’intervento di un fattore esterno all’attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni.

______________

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 febbraio 2007, rigettava l’appello svolto da I.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per la corresponsione della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario sul presupposto che la malattia che aveva condotto a morte il coniuge, F.R., non era stata contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa (nelle minieria di pirite di Sibilla nel periodo 1950-1956 e, dal 1967 al 1992, in qualità di addetto alla manutenzione e riparazione di macchine fotocopiatrici).

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– il primo giudice aveva ritenuto che la I. non avesse fornito alcun elemento utile, neppure indiziario, di un’esposizione lavorativa all’amianto del de cuius, all’esito della disposta consulenza d’ufficio secondo cui il F. era deceduto per neoplasia polmonare molto aggressiva di tipo epidermoidale, patologia che colpisce i fumatori, e che la grossa quantità di asbesto nel polmone del F. aveva avuto un ruolo concausale nello svolgimento della patologia e non era possibile stabilire se questi, nello svolgimento dell’attività di manutentore e riparatore di macchine fotocopiatrici fosse venuto in contatto con l’asbesto;

– la coniuge, a fondamento dell’appello, riteneva che le particelle di asbesto non potessero attribuirsi a fattori extralavorativi ma all’esposizione a lavorazioni comportanti tale rischio, e lamentava che il primo giudice non avesse verificato la natura cancerogena dei prodotti contenuti negli inchiostri delle fotocopiatrici e della loro idoneità causale a determinare la neoplasia polmonare;

– l’INAIL ribadiva l’esclusione del nesso eziologico tra la dedotta tecnopatia e la morte del F., sottolineando che il tabagismo aveva provocato la neoplasia responsabile del decesso;

– la corte di merito, a cagione dell’inadeguatezza dell’istruttoria svolta in primo grado, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali officiando un consulente medico legale e un consulente chimico ambientale, estendendo l’esame peritale all’esposizione all’amianto del F. in entrambe le attività lavorative da questi svolte.

3. La corte di merito, a sostegno del deasum, riteneva:

– le conclusioni dell’indagine peritale – di ragionevole non elevata probabilità di un ruolo causale dell’esposizione ad asbesto nei confronti del tumore polmonare, di poco probabile rischio professionale di tumore polmonare da manutenzione di macchine fotocopiatrici, infine del tabagismo come causa della neoplasia – erano tali da lasciare aperta la questione giuridica dello stabilire se il carcinoma polmonare, responsabile del decesso del F., potesse essere considerato malattia tabellata con conseguente presunzione di origine professionale;

– alla stregua del n.56 delle tabelle delle malattie professionali (d.P.R. 336/1994) in considerazione della genesi multifattoriale del tumore al polmone, l’esposizione alle particelle di asbesto doveva essere qualificata perché la lavorazione potesse essere sussumibile nella previsione tabellata;

– l’appellante era gravato dell’onere di provare che il F. aveva svolto un’attività lavorativa che lo aveva esposto al rischio amianto e dall’altro che aveva contratto una delle specifiche malattie neoplastiche indicate nella tabella;

– la situazione di rischio ambientale accertata con esame peritale (nelle lavorazioni condotte nella miniera di pirite l’amianto era presente nella componentistica di alcuni macchinari, in guarnizioni), non era riconducibile alla lavorazione indicata al punto 56 della tabella, onde ove fosse stata provata la lavorazione tabellata, l’onere probatorio diretto a vincere la presunzione legale dell’etiologia professionale avrebbe fatto carico all’INAIL;

– la ben individuata causa patogenetica (l’abitudine al fumo) e le labili conclusioni in ordine all’effettiva esposizione a rischio in ragione delle attività lavorative, non avevano consentito al consulente tecnico d’ufficio di esprimere un giudizio anche solo probabilistico sull’esistenza di un nesso, anche solo concausale, tra lavorazioni e malattia professionale responsabile del decesso;

– anche la circostanza della consistente presenza nel tessuto polmonare del F. di particelle di asbesto era stata con dovizia di argomenti svalutata dal consulente tecnico d’ufficio;

– in definitiva, la I. non aveva assolto l’onere probatorio a suo carico.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente deducendo erronea e contraddittoria motivazione ed inesatta interpretazione di norme di legge (d.P.R. 336/1994). In particolare, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione per aver la corte di merito trascurato le conclusioni della consulenza tecnica chimico ambientale, nel senso del riconoscimento dell’esposizione all’amianto e ai fumi delle fotocopiatrici, e le note del consulente di parte. La sentenza gravata è, inoltre, censurata per aver trascurato di considerare che anche in presenza di malattia professionale non tabellata, la prova dell’attribuzione all’asbesto della malattia neoplastica doveva essere data con criteri probabilistici.

6. Il ricorso non è fondato.

7. Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte è univoca nell’enunciare il principio secondo cui, nell’ipotesi di malattìa ad eziologia multifattoriale – quale il tumore – il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di un “elevato grado di probabilità” (ex multis, Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128).

8. Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta, il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista l’adeguata e qualificata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, rileva non a causa dell’incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare, anche ex post, quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell’art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il limite derivante dall’intervento di un fattore esterno all’attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (ex multis, Cass. 1135/2011).

9. Tanto premesso, nella sostanza il ricorrente contesta, in particolare, che siano state trascurate dalla corte di merito le conclusioni della consulenza tecnica chimico ambientale che, a suo dire, avrebbero riconosciuto l’esposizione all’amianto e ai fumi delle fotocopiatrici.

10. Invero, la Corte di appello di Firenze ha attribuito al tabagismo efficacia causale della neoplasia polmonare, con motivazione, diffusamente riportata nell’istorico di lite, fondata sulle condivise conclusioni dei consulenti officiati in sede di gravame, i quali si sono espressi in termini di ragionevole non elevata probabilità del ruolo causale dell’esposizione ad asbesto nei confronti del tumore polmonare e sul poco probabile rischio professionale da manutenzione di macchine fotocopiatrici, con un giudizio meramente possibilitistico dell’eziopatogenesi professionale in presenza della causa patogenetica dell’abitudine del F. al fumo di sigaretta.

11. In particolare, la corte di merito, è pervenuta ad un giudizio di mera possibilità dell’eziopatogenesi professionale, con ampio approfondimento in ordine all’esposizione al rischio ambientale nelle lavorazioni condotte nelle miniere di pirite, ove l’amianto era presente nella componentistica di alcuni macchinari, guarnizioni, alternando, nella specie, per circa sei anni periodi di lavoro in miniera ad altri all’aperto, rischio non riconducibile alle lavorazioni indicate al n. 56 della tabella delle malattie professionali dell’industria approvata con D.P.R. 336/1994. Inoltre, in ordine all’esposizione a cancerogeni chimici diversi dall’asbesto nella manutenzione di macchine fotocopiatrici, ha ritenuto poco probabile un rischio professionale di tumore polmonare da manutenzione delle predette macchine.

12. La decisione della Corte di merito che ha escluso il nesso concausale tra lavorazioni e la patologia tumorale ad etiologia multifattoriale responsabile del decesso del F. è, pertanto, immune da censure alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e il ricorso deve essere respinto.

13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; nulla spese

Così deciso in Roma il 24 novembre 2011