Corte di Cassazione sentenza n. 47073 del 5 dicembre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO MORTALE – CARPENTIERE NON QUALIFICATO – PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO – RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO
massima
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La pronuncia di una sentenza liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., può aver luogo nella sola ipotesi in cui dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso, o perché il fatto non costituisce reato o, infine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ove, dunque, gli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, come esattamente valutati nella pronuncia oggetto del gravame, escludano di poter pervenire ad una prova di innocenza del prevenuto, non può procedersi alla pronuncia di una sentenza ai sensi della richiamata norma.
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FATTO
1. Con sentenza In data 28 aprile 2009 il GUP del Tribunale di Crotone dichiarava non luogo a procedere nel confronti di (Omissis) in ordine al reato di omicidio colposo a lui ascritto, perché concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, in applicazione della disciplina previgente, lo stesso si è estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il (Omissis), lamentando:
2.1. la mancata assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto.
DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Al (Omissis) è stato contestato, nella sua qualità di proprietario di un appartamento in cui erano in corso dei lavori di tramezzatura e quindi di committente, di aver cagionato la morte di (Omissis), precipitato dalla banchina di lavoro posta al terzo piano, per aver adibito quest’ultimo, “non qualificato” carpentiere ai lavorai suddetti, dotandolo di un mezzo di sollevamento non appropriato al volume dei carichi, privo delle necessario misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico non conformato in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa, sprovvisto di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, non conformato, inoltre, in modo da impedire la messa in moto accidentale; ancora per non aver strutturato il posto suddetto di lavoro in modo tale che i lavoratori no possano cadere; per non aver corredato la banchina di lavoro di normale parapetto e tavole (erma piede in modo di impedire la caduta dei lavoratori.
Il (Omissis) ha sempre sostenuto di aver acquistato verbalmente l’appartamento che faceva parte di un palazzo in costruzione, dal signor (Omissis); di non aver mai assunto il (Omissis), in realtà dipendente della ditta (Omissis) del di lui padre, che doveva effettivamente procedere a dei lavori presso l’appartamento, ma solo in seguito alla formalizzazione di un contratto di appalto, mentre il giorno dell’incidente era presente sul cantiere per altri incombenti relativi al fabbricato in cui era compreso l’appartamento promesso in vendita.
Nella sentenza impugnata si da atto che “le fonti di prova raccolte a carico dell’Imputato sono scarne e confuse” e che “allo stato degli atti (Omissis) … dovrebbe essere assolto”, tuttavia poiché l’imputato non viene giudicato in un rito abbreviato la possibilità di chiarire e sviluppare in un sia pur lungo e complesso dibattimento la dinamica dei sinistro e le posizioni rivestite rispettivamente dall’imputato e dalla vittima non consente di giungere ad un proscioglimento nel merito”.
Osserva la Corte: il proscioglimento nel merito al sensi dell’articolo 129 c.p.p. si impone non solo quando agli atti già sia acquisita la prova della innocenza dell’imputato, ma anche quando manchi del tutto, come nel caso di specie, la prova di colpevolezza a suo carico (v. ex plurimis Sez. 5, 10 giugno 2008, Ganci e altro, n. 25568). Conseguentemente si sarebbe potuto addivenire alla declaratoria di prescrizione del reato, solo all’esito di un positivo accertamento della responsabilità del (Omissis) in ordine al reato a lui ascritto.
La gravata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Crotone per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone