Corte di Cassazione sentenza n. 21833 del 5 dicembre 2012

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO – PATTUIZIONI INDIVIDUALI – TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO – NATURA RETRIBUTIVA O MENO DELL’EROGAZIONE – ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO – OGGETTO

massima

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Con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito da pattuizioni individuali al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero, l’accertamento in ordine alla natura retributiva o meno dell’erogazione (in relazione alla sua funzione di corrispettivo della collaborazione dell’impresa, o di reintegrazione di perdite patrimoniali subite dal lavoratore a cagione delle particolari modalità esecutive della prestazione) è riservato al giudice di merito; al medesimo spetta verificare la natura eventualmente composita dell’attribuzione, determinando l’incidenza percentuale della componente retributiva anche mediante ricorso a valutazione equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n, 1672/06 dichiarava computabile al 50% la retribuzione estera percepita da D.L. nei periodi di lavoro alle dipendenze della Banca C. e di Banca I. in varie sedi in Germania con condanna di Banca I. al pagamento delle conseguenti differenze sul TFR e sull’indennità di preavviso.

Sull’appello del D. e sull’appello incidentale di Banca I. la Corte di appello di Milano con sentenza del 31.10.2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva computabile l’80% delle retribuzione estera e per l’effetto condannava la detta Banca a corrispondere al Recarli l’ulteriore somma di euro 58.237,00. Per la Corte di appello doveva ritenersi in via di principio la natura retributiva dei compensi erogati ricadenti sotto la disciplina generale dell’art. 2120 ce. e non rientranti nella deroga di cui all’art. 67 del CCNL e quindi computabili nel TFR con esclusione dei rimborsi spese. Il contributo alloggio era stato erogato mensilmente in misura fissa e rientrava nell’emolumento complessivo soggetto a prelievo fiscale e la finalità perequativa non retributiva (per compensare lo spostamento della famiglia in Germania) poteva riconoscersi in minima parte e quindi nella sola proporzione del 20%.

Per la cassazione di tale sentenza hanno presentato autonomi ricorsi sia il lavoratore che Banca I.; le parti intimate resistono con controricorso.

Banca I. ha proposto tre motivi, così come il Recarli.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo del ricorso di Banca I. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 CCNL e dell’art. 1362 ss. L’art. 67 espressamente esclude dalla retribuzione per il computo del TFR quanto corrisposto come rimborso, le spese sostenute ed i trattamenti dovuti ai sensi del capitolo XI (del contratto) e comunque corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione; quest’ultima disposizione certamente ricomprende anche il trattamento estero (il contributo alloggio è contemplato dal cap. XI per i dipendenti trasferiti in Italia e finalità similari ha l’incremento forfettario della retribuzione per i lavoratori all’estero).

Il motivo appare infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito alla pattuizioni individuali al lavoratore che, alle dipendenze del datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero, l’accertamento in ordine alla natura retributiva o meno dell’erogazione (in relazione alla sua funzione di corrispettivo alla collaborazione dell’impresa, o di reintegrazione di perdite patrimoniali subite dal lavoratore a cagione delle particolari modalità esecutive della prestazione) è riservato al giudice di merito; al medesimo spetta di verificare la natura eventualmente composita dell’attribuzione, determinando l’incidenza percentuale della componente retributiva anche mediante ricorso a valutazione equitativa ai sensi dell’art. 432 cod. proc. civ.” (cass. n. 4945/2004; cass. n. 5832/2003). Nel motivo si allega la violazione dell’art. 67 CCNL, ma dallo stesso motivo emerge che il citato articolo 67 si riferisce al personale trasferito e in missione in Italia, così come il capitolo XI del contratto.

Con il secondo motivo si allega l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia. La giurisprudenza invita a considerare gli elementi di fatto del caso concreto per giudicare della natura retributiva o meno del compenso, come ad esempio l’esistenza o meno di una previsione separata di rimborso spese o la determinazione dell’indennità estero in relazione al maggior costo della vita nel paese (nel caso in esame l’incremento era strettamente parametrato sul maggior costo della vita).

Il motivo appare infondato. Si sollevano questioni che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte prima richiamata, sono riservate al Giudice di merito: nel caso in esame la Corte di appello ha ricostruito i compensi percepiti, ne ha accertato la continuità ed ha già valutato in che misura possano essere considerati a carattere retributivo sulla base di una valutazione di ordine equitativo, supportata da una congrua e persuasiva motivazione.

Con il terzo motivo si allega l’omessa motivazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c. in relazione al contributo alloggio. La disciplina fiscale per il contributo alloggio è elemento irrilevante. I costi dell’alloggio erano chiaramente collegati al trasferimento ed erano stati rimborsati, così come avvenuto per i dipendenti trasferiti in Italia secondo il capitolo XI del contratto.

Anche tale motivo appare infondato essendo relativo di valutazione della natura retributiva dei compensi attribuiti al lavoratore all’estero, che la giurisprudenza di questa Corte riserva al Giudice di merito: la Corte territoriale ha esposto analiticamente gli elementi che lo hanno condotto alla soluzione accolta.

Con il primo motivo del ricorso del D. si allega l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: se si riconosce che il trattamento estero, anche se ha componenti risarcitone, ha natura retributiva, tale natura è stata riconosciuta per l’80% senza alcuna spiegazione.

Il motivo appare infondato: è – come già ricordato – rimesso al Giudice di merito valutare la natura retributiva o meno delle pattuizioni individuali al lavoratore che presti la sua attività all’estero. La Corte territoriale ha già ampiamente motivato in ordine alla ragioni che l’hanno condotta a ritenere nella misura dell’80% tale natura, per il resto a carattere risarcitorio.

Questa valutazione, peraltro sorretta da argomentazioni congrue e logicamente coerenti, è insindacabile in cassazione. La Corte peraltro ha, in coerenza con gli orientamenti di questa Corte solo affermato che ” in linea di principio i trattamenti” goduti dal lavoratore hanno natura retributiva, non sempre e comunque.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2120 cod. civ.. Anche se si fosse ritenuto che per il 20% il trattamento estero avesse avuto finalità perequative comunque, poiché non si trattava di emolumenti eccezionali o rimborsi spese, sarebbe stato computabile nella base di calcolo per l’erogazione del TFR.

Anche tale motivo appare infondato in quanto tende a rivalutare l’accertamento di merito già compiuto. È comunque pacifico che il Giudice possa escludere voci e trattamenti aventi natura meramente risarcitoria dalla nozione di retribuzione rilevante per il calcolo del TFR (cfr. i precedenti di questa Corte già citati) .

Con il terzo motivo violazione si allega la violazione degli artt. 91, 112 c.p.c.; essendo stato in appello in parte accolto quello proposto dal D. in proporzione si sarebbero dovute riliquidare le spese del primo grado.

Il motivo è parimenti infondato in quanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la Corte di appello esplicitamente confermato le “restanti statuizioni”, cioè le spese di primo grado. Per tale conferma e per la compensazione di metà delle spese dell’appello certamente sussistono le ragioni offerte dalla stessa Corte e cioè “la complessità della questione trattata e l’esito del giudizio di primo grado”.

La Corte pertanto: riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.9.2012