Corte di Cassazione sentenza n. 47621 del 7 dicembre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA – MOLAZZA E PERICOLO DI CONTATTO CON I LAVORATORI – CONDANNA CONDIZIONALE
massima
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L’omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito è idonea a consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l’applicazione del predetto beneficio. In caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
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FATTO
1. Contro la sentenza che, a seguito di decreto penale di condanna opposto, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso l’8 marzo 2011 revocando il decreto e condannando, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 600 di ammenda (pena sospesa) l’imputato (Omissis), in quanto colpevole del reato di cui al D.P.R. 547/1955, artt. 127 e 389 sub c) perchè “la molazza adibita per l’impasto della malta non era munita di idoneo riparo atto ad evitare i pericoli di contatto con gli organi lavoratori da parte degli operai” – contravvenzione commessa in (Omissis) in data (Omissis), il difensore del suddetto (Omissis) ha presentato ricorso per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell’articolo 163 c.p., comma 1, avendo il giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza esplicita richiesta dell’imputato. Ciò costituirebbe un pregiudizio per (Omissis), il quale dovrebbe attendere, per il combinato disposto dell’art. 163 c.p., comma 1, art. 167 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), il decorso di 12 anni dalla irrevocabilità della sentenza per ottenere la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale; se la pena non fosse stata sospesa invece avrebbe provveduto alla sua immediata estinzione pagandola e da quel momento sarebbe iniziato il decorso dei 10 anni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), per la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente conclude pertanto per l’annullamento della sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
DIRITTO
2. Il ricorso non è manifestamente infondato, dal momento che il giudice non ha motivato la concessione del beneficio che effettivamente non era stato richiesto dal ricorrente.
Considerato che anche qualora il ricorso riguardi esclusivamente il beneficio della sospensione condizionale – come nel caso in esame – non si è formato giudicato pur se limitatamente alle statuizioni riguardanti la pena (cfr. in tal senso, seppure per l’ipotesi inversa di omessa concessione del suddetto beneficio, Cass., sez. 1, 15 ottobre 2004-9 dicembre 2004 n. 27679) deve essere dichiarata la prescrizione del reato.
Si tratta infatti di contravvenzione commessa in data (Omissis), per cui, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., il termine quinquennale è maturato in data 1 giugno 2011. Deve dunque annullarsi la sentenza impugnata essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.