Corte di Cassazione sentenza n. 7451 del 14 febbraio 2013
SICUREZZA SUL LAVORO – DPI – INFORTUNIO – GUANTI IDONEI ALLA PROTEZIONE CONTRO I TAGLI
massima
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Vi è la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose accorsogli al lavoratore (consistite in una ferita da taglio al secondo dito della mano sinistra) aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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FATTO
1. – Con sentenza resa in data 25.11.2011, la Corte d’appello de L’Aquila ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, del 26.7.2010, con la quale O.N. è stato condannato alla pena di Euro 600,00 di multa, in relazione al reato di lesioni colpose (consistite in una ferita da taglio al secondo dito della mano sinistra), aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di T.G., commesso in (Omissis).
2. – Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, dolendosi della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva, in primo luogo, il ricorrente, come la società di cui l’imputato è legale rappresentante avesse regolarmente svolto la formazione prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando come all’interno dell’azienda in cui il lavoratore infortunato prestava la propria attività fossero disponibili in dotazione i guanti in kevlar idonei ai fini della protezione contro i tagli (come confermato attraverso la deposizione del teste M.); guanti, che l’ispettore presso la Asl di (Omissis) (incaricato dalla locale procura della Repubblica) non reperì all’interno dell’azienda esclusivamente per l’incompletezza delle indagini dallo stesso effettuate.
DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
La corte d’appello, con motivazione completa e dotata di intima coerenza e logica linearità, ha evidenziato come la circostanza che all’interno dell’azienda dell’imputato non fossero presenti i guanti necessari alla protezione dei lavoratori contro i tagli discendesse dall’evidenza obiettiva dell’infortunio verificatosi e dal mancato rinvenimento degli stessi guanti nel corso delle ricerche eseguite durante le indagini.
La deposizione del teste M., dall’odierno ricorrente sottoposta all’attenzione di questa corte di legittimità, nulla aggiunge alle conclusioni assunte dal giudice d’appello, che ne ha coerentemente escluso il rilievo, attesa l’assoluta genericità dei contenuti, mai facendo riferimento, il teste richiamato, all’effettivo personale e sicuro riscontro della presenza dei ridetti guanti nell’azienda de qua e alla loro materiale consegna ai lavoratori dipendenti in occasione dell’esercizio delle attività corrispondenti.
Tanto appare sufficiente ai fini del riscontro della radicale infondatezza delle doglianze avanzate dall’odierno ricorrente, con il conseguente rigetto del ricorso proposto.
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.