Corte di Cassazione sentenza n. 3673 del 14 febbraio 2013 

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE – SCADENZA DEL TERMINE – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MUTUO CONSENSO – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI – RELATIVA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO – CRITERI – INDIVIDUAZIONE

massima

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Per la configurabilità della risoluzione consensuale del contratto di lavoro per la ritardata reazione del lavoratore dopo la scadenza del termine, è necessario che sia accertata, con valutazione rimessa al giudice del merito, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto a termine (o dell’ultimo di essi, allorché si siano succeduti più contratti), nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente la mera discontinuità della prestazione lavorativa.

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FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 93/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Gela respingeva la domanda proposta da D.I. (e da altra lavoratrice) nei confronti della s.p.a. P.I., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per il periodo 1-6-1999/30-10-1999, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., con le pronunce consequenziali, per intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

La D.I. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costitutiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale condizionato, rilevando la legittimità del contratto a termine.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 13-4-2007, rigettava l’appello della D.I. e confermava integralmente la impugnata sentenza.

Per la cassazione di tale sentenza la D.I. ha proposto ricorso con due motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto innanzitutto, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo del ricorso principale la D.I., denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha individuato esclusivamente nell’inerzia l’elemento dal quale desumere la sussistenza di una comune volontà delle parti di sciogliere un legame giuridico, in mancanza di qualsiasi elemento o comportamento positivo.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte di merito, ricercando argomenti volti a costruire meccanismi di decadenza in una fattispecie, come quella in esame, caratterizzata dalla imprescrittibilità, ha affermato che “dalla mancanza della previsione esplicita di un termine entro il quale fare valere l’illegittimità dell’apposizione di un termine al contatto di lavoro non può discendere, invero, la possibilità per il lavoratore di fare valere, senza alcun limite temporale, gli eventuali diritti connessi ad una simile violazione ex parte datoris”.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società P.I. nel denunciare violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere pronunciato sull’appello da essa proposto per l’ipotesi in cui la conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda della lavoratrice fosse da considerarsi conseguenza del previo ed implicito accertamento, nel merito, della nullità della clausola di apposizione del termine.

Osserva il Collegio che, come affermato in un caso analogo (v. Cass. 16-3-2011 n. 6252), deve ritenersi prioritario l’esame del ricorso incidentale in base al principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 6 marzo 2009 n. 5456, le quali hanno affermato: “Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui line primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale”.

Nella specie il giudice di primo grado si è implicitamente pronunciato sulla nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti, posto che, affermandone la risoluzione consensuale per il disinteresse mostrato dalla lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro, disinteresse ravvisato nell’inerzia prima di agire in giudizio, ha indirettamente ritenuto che il rapporto non si era concluso alla scadenza prevista, ma permaneva oltre la data indicata, ed il giudice di appello limitandosi a confermare la pronuncia del Tribunale ha omesso di esaminare l’appello incidentale della società, che aveva insistito per la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro in questione.

In relazione ai motivi proposti dalla lavoratrice, è noto l’indirizzo di questa Corte che, proprio con riferimento alla risoluzione consensuale del contratto per la ritardata reazione del lavoratore dopo la scadenza del termine del contratto di lavoro, ha affermato che,per la configurabilità di tale ipotesi risolutiva è necessario che sia accertata, con valutazione rimessa al giudice del merito, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto a termine (o dell’ultimo di essi, allorché si siano succeduti più contratti), nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente la mera discontinuità della prestazione lavorativa (Cass. 18 novembre 2010 n. 23319, e vedi pure Cass. 11 novembre 2009 n. 23872, Cass. 10 novembre 2008 n. 26935).

A fronte di ciò, senz’altro sussiste per la società l’attualità dell’interesse allo scrutinio, tralasciato dalla sentenza impugnata, delle questioni concernenti l’illegittimità del termine.

In conclusione, deve essere accolto il ricorso incidentale, restando assorbito il ricorso principale.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione al ricorso accolto. con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, che, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, dovrà pronunciare sulla legittimità della clausola di apposizione del termine al contratto in questione e quindi verificare se sia intervenuta la risoluzione del rapporto per mutuo dissenso.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Palermo.