La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 51 depositata il 3 gennaio 2014 intervenendo in tema di compensi professionali ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’avvocato, creditore opposto, non può chiedere un ulteriore compenso in via riconvenzionale. In altre parole, il creditore opposto non può formulare domande nuove.
La vicenda ha riguardato un legale il quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro un cliente per il pagamento di una somma a titolo di compenso per prestazioni professionali di natura giudiziale. Avverso tale atto l’ingiunto ricorreva al Tribunale contestando sia i presupposti per la sua emissione sia l’entità della pretesa. Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le doglianze del ricorrente nè riduceva l’entità della pretesa.
Il legale impugnava la decisione del Tribunale inanzi alla Corte Territoriale i cui giudici convenendo con le motivazioni del Tribunale inerenti alla circostanza che alla parte opposta (sostanzialmente attrice) non è consentito di formulare domande riconvenzionali. Per cui il professionista non poteva reclamare l’accoglimento di una nuova richiesta di pagamento formulata con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la cassazione della decisione dei giudici distrettuali il legale proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritenendo i motivi inammissibili e/o infondati respingono il ricorso depositato. Per i giudici di legittimità, conformemente a quanto sostenuto dai giudici di appello, nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (cfr. Cass. sentenze nn. 5071/2009, 13068/2007, 18776/04 e 16331/2002).
I giudici del Palazzaccio hanno aggiunto che i diritti di procuratore non costituiscono degli accessori del credito relativo agli onorari di avvocato, essendo diritti e onorari, nel sistema tariffario vigente in base al D.M. n. 585/94, corrispettivi di attività diverse e in concreto distinguibili, rispettivamente di rappresentanza e di difesa tecnica nel giudizio.
Per cui, alla luce di quanto soprascritto, consegue che è domanda nuova, per diversità del “petitum” e della “causa petendi”, e non mera “emendatio libelli”, la richiesta di pagamento dei diritti, non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ma avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.