Corte di Cassazione sentenza n. 4721 del 25 febbraio 2013
IMMIGRAZIONE – RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA IN ITALIA – TUTELA PSICO-FISICA DEL MINORE – SUSSISTENZA – FATTISPECIE
massima
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La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere, viceversa, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico derivi – o potrebbe certamente derivare – al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo (pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate), che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio conseguente al rimpatrio, suo ovvero del suo familiare.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con provvedimento della Corte d’Appello, sezione minorenni, di Milano veniva respinta, l’autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998, avanzata dal ricorrente al fine di poter vivere con i propri figli minori e con la loro madre, sulla base della seguente motivazione: nella specie non ricorreva la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico fisico del minore, da ritenersi integrati esclusivamente in presenza di condizioni di assoluta o comprovata emergenza ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della sua personalità,
considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.S. deducendo che con il provvedimento impugnato sono stati violati il superiore interesse del minore cui dovevano essere ispirati tutti i provvedimenti che lo concernevano ed il diritto all’unità familiare, entrambi positivamente riscontrabili alla luce della considerazione che la mancanza di una figura genitoriale determina un grave danno per lo sviluppo psico-fisico del figlio minore;
ritenuto che la Corte a sezioni unite ha recentemente ridefinito le condizioni di accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell’art. 31, terzo comma D.Lgs. n. 286 del 1998, affermando che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi ai suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto ai proprio rimpatrio o a quello di un familiare. (S.U. 21799 del 2010; 7516 del 2011);
ritenuto, tuttavia, che, nonostante l’ampliamento delle condizioni di applicazione della norma e la riduttiva interpretazione della stessa da parte della Corte d’Appello, il ricorso non merita accoglimento attesa la mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori, non essendo sufficiente al riguardo la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali;
ritenuto, infine che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto.”.
Ritenuto che parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ritenuto, tuttavia, che nella memoria in oggetto non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico-fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno,
Ritenuto, pertanto, di dover confermare il contenuto e la proposta di soluzione della relazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.