CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2014, n. 106

Tributi – IRAP – Medico convenzionato con il Ssn – Organizzazione essenziale per condurre la professione (studio e strumenti basilari) – Esclusione dall’imposta

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il dott. C.I. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 55 /33/10 del 21 aprile 2011 che accoglieva l’appello della Agenzia affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2003.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto, tanto più necessaria posto che nella parte espositiva si evidenziano oneri assai modesti per spese strumentali e compensi a terzi, presumibilmente il sostituto; del resto, è pacifico che un organizzazione “minima” non determina la applicabilità dell’imposta.

Tanto che per quanto attiene all’attività medica è oramai jus receptum che “la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell’IRAP” (da ultimo l’ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012).

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnala e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.