La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 179 depositata l’ 8 gennaio 2014 intervenendo in materia di mancato versamento delle imposte e responsabilità del legale rappresentante ha statuito che qualora il debito per tributi fella società nei confronti dell’erario è rimasto insoddisfatto, per esercitare con successo l’azione di responsabilità contro il liquidatore non è necessario che l’accertamento al momento del deposito del bilancio finale fosse divenuto definitivo: la condizione della certezza legale del tributo deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità. Stabilisce, inoltre, che l’onere di provare la ricorrenza di tale presupposto grava sull’Agenzia delle Entrate.
La vicenda ha riguardato il liquidatore di una società il quale aveva depositato il bilancio finale di liquidazione senza soddisfare Ì crediti erariali portati dall’avviso di accertamento notificato in data antecedente, per il quale pendeva la controversia inanzi alla Commissione Tributaria, al deposito del bilancio finale, soddisfacendo invece crediti sociali diversi di ordine inferiore. Pertanto l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36 del DPR n.602 del 1973 esercitava l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore.
Il ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato alla società e proposto alla Commissione Tributaria Provinciale era stato accolto dai giudici annullando il relativo atto impositivo.Il Fisco impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia dell’Entrate aveva esercitato l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. n. 602 del 1973. Per i giudici di appello l’Ufficio avrebbe dovuto impugnare il bilancio finale di liquidazione, anche perché non avrebbe potuto opporre un credito in pendenza dell’accertamento. Inoltre precisavano che affinchè potesse essere esercitabile l’azione di responsabilità contemplata dall’articolo 36 D.P.R. n. 602/73, è necessario che sia acclarata l’esistenza e la definitività del debito fiscale in capo alla società sulla base un accertamento “passato in giudicato”.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure presentava ricorso, affidandosi a due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia inerente la lamentela sulla responsabilità del liquidatore che sussiste quando il credito erariale anche quando non è ancora divenuto definitivo al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione.
I giudici di legitimità, a tal proposito, hanno affermato che “dalla non perspicua motivazione della decisione qui impugnata sembra doversi desumere che il giudicante ha ritenuto che sia condizione della responsabilità del liquidatore quella del previo ‘passaggio in giudicato’ dell’accertamento all’atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, così che il credito tributario si manifesti ‘certo e definitivo’ all’atto in cui il liquidatore ha provveduto ad effettuare il riparto a favore dei creditori sociali”.
Per i giudici supremi la CTR ha mal applicato il principio di diritto sulla condizione della certezza legale del tributo (il cui onere di prova incombe sull’Ufficio) deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, “nel mentre sul liquidatore incombe l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l’incertezza del debito stesso”.