CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2013, n. 28667
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Requisiti di non fallibilità – Ricavi lordi ex art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. – Nozione – Ricomprensione delle rimanenze – Esclusione
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 15/6/2011, ha rigettato il reclamo proposto da F.D. e confermato pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento della E. s.n.c. di M.C. e F.D..
Nello specifico, e per quanto qui ancora interessa, va rilevato che la Corte del merito, quanto al requisito di non fallibilità sub art. 1, lett.b) l.f., premesso che il bilancio al 28/3/2008 non recava alcuna indicazione alla voce “ricavi” e che era stato prodotto in parte il libro inventari, ha ritenuto dì dovere considerare per l’anno 2008 non già quanto indicato come ricavi dalle vendite di merci (euro 101. 959,97), ma l’ambito della macroarea di cui all’art. 2425 lett.a) c.c., relativa al valore della produzione, che comprende oltre ai ricavi per vendite e prestazioni, anche le variazioni delle rimanenze, da cui in concreto il superamento del limite di legge e la superfluità di ogni ulteriore valutazione.
Avverso detta pronuncia ricorre il F., sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, lett. b),l.f.; evidenzia che le rimanenze sono costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi nel rispetto del principio della competenza economica art. 2423 bis c.c., e che quindi per la nozione di ricavi lordi, di cui all’art.1, lett.b) l.f. occorre rifarsi alle voci A1 (ricavi vendite e prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi) del conto economico.
2.1. – Il motivo va accolto.
L’art.1, 2° comma, l.f., ai fini della non fallibilità, prevista per l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), alla lett. b) prevede che l’imprenditore provi di “aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila”.
La Corte d’appello di Brescia ha individuato il parametro dei ricavi a cui fa riferimento l’art.1 lett. b) l.f. nella macroarea di cui all’art. 2425 lett. A), relativa al valore della produzione, comprensiva, oltre ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, anche delle variazioni delle rimanenze, che, secondo il Giudice del reclamo, non sono altro che ricavi potenziali.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito di cui alla lett.b) dell’art.1 l.f., deve ritenersi abbia fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all’art.2425, e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett.A).
Detto raggruppamento, oltre alle voci che rappresentano veri e propri ricavi (voci sub nn.1 e 5), prevede altre voci, tra cui, per quanto qui interessa, sub 2,”variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”.
Ciò posto, partendo dal rilievo di base,che il legislatore, nel riferirsi ai “ricavi” non può che avere considerato gli stessi in senso tecnico,non potendosi ragionevolmente presumersi il contrario, deve ritenersi di piana evidenza il riferimento ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sub n.1, ed altresì la ricomprensione della voce sub n.5, “altri ricavi e proventi”, per l’assimilazione della seconda voce alla prima, trattandosi di componenti positive, quali ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi, sempre generati dall’attività d’ impresa.
Non possono invece sommarsi le voci sub n.2, “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, e sub n.3, “variazioni dei lavori in corso su ordinazione”, che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi”, ma, come rilevato da attenta dottrina, rappresentano invece costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi; e la variazione delle rimanenze determina la differenza dei costi sospesi alla fine dei due esercizi consecutivi.
E’ stato altresì chiarito da autorevole dottrina che la logica valutativa delle rimanenze e dei lavori in corso trova il suo fondamento nel rappresentare la corretta correlazione tra costi e ricavi, sì da non penalizzare economicamente l’esercizio in cui sono stati sostenuti i costi di acquisizione e/o produzione, a fronte di quelli in cui vengono realizzati i correlativi ricavi.
Per ragioni di completezza, si deve rilevare che anche la voce sub n.4), “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” non può essere ricompresa nei “ricavi”, valutabili ex art.1, lett. b) l.f., non partecipando della natura propria di questi; va infine rilevato che, dalla presente disamina, esula la valutazione della potenzialità economica di impresa avente ad oggetto attività finanziaria, ai fini della valutazione del requisito di non fallibilità in oggetto.
3.1.- Il ricorso va pertanto accolto, e, cassata la sentenza impugnata, va disposto rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale si atterrà al seguente principio di diritto:
“Ai fini della verifica del limite di fallibilità di cui all’art.1, lett.b) l.f., nei “ricavi lordi” vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lett.A), nn. 1 e 5, con esclusione delle voci da 2 a 4, e quindi, nello specifico, delle variazioni delle rimanenze.”
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.