La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 28808 depositata il 31 dicembre 2013 intervenendo in tema di controversia tra socio e cooperativa ha affermato che il socio prenotatario dell’alloggio immesso in possesso dell’immobile, in quanto titolare di un diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, in caso di difetti e manchevolezze dell’immobile può domandare nei confronti della società, in base al rapporto organico che la lega agli amministratori rimasti inerti nel pretendere l’esatta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, il risarcimento del danno subito dal suo patrimonio per la lesione di quel diritto di godimento.
La vicenda ha riguardato una società cooperativa citata in giudizio da due soci per ottenere il risarcimento per il danno che avevano subito per prenotato l’appartamento nel quale abitano, la causa di tali danni era causata da infiltrazioni d’acqua verificatesi nel loro appartamento, e di aver fatto preventivamente accertare in via d’urgenza lo stato dei luoghi e l’origine e la causa dei danni, prodotti da vizi della tubatura condominiale.
Il Tribunale adito accolse la domanda attrice. La società cooperativa propose ricorso inanzi alla Corte di Appello. I giudici territoriali accolgono le doglianze della cooperativa riforma la decisione del giudice di prime cure. In particolare evidenziava che che gli appellati non avevano nei confronti della cooperativa nessun titolo risarcitorio.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure i soci della cooperativa proponevano, per il tramite del loro difensore, ricorso, basato su tre motivi di censure, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dei soci, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello. I giudici di legittimità, accogliendo il primo motivo del ricorso ritenendo assorbiti gli altri, richiamano, ritenendolo applicabile nel caso di specie, il principio di diritto secondo cui il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento (Cass. 3 novembre 1983 n. 6469).
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