CCNL Metalmeccanica Industria apportate alcune modiche, a seguito della scrittura del testo definitivo, al CCNL per i dipendenti dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti a decorrere dall’1/1/2004.

Di seguito sono riportate in sintesi le modifiche apportate

Classificazione dei lavoratori
Per quanto attiene specificamente alle modifiche apportate al sistema di classificazione del personale, si precisa che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2014, le aziende dovranno procedere alla costituzione dell’8a categoria reinquadrando nella medesima categoria i lavoratori con qualifica di quadro al momento inseriti nel secondo alinea della 7a categoria. La creazione di un apposito livello di inquadramento dedicato ai quadri, appunto l’8a Quadri, non comporta alcuna differenza di trattamento rispetto a quanto precedentemente previsto sia in termini retributivi (salvo ovviamente il riconoscimento delle tranche di aumento dei minimi tabellari) che normativi.
Con l’individuazione della 3a Super le parti hanno, invece, realizzato il superamento della precedente disciplina della 3aErp definendo un nuovo livello intermedio tra la 3a e la 4a categoria.
In particolare, le aziende, in sede di prima applicazione, dovranno verificare con riferimento ai lavoratori con qualifica operaia attualmente inquadrati nella 3a categoria, la sussistenza dei presupposti di professionalità indicati nella nuova declaratoria.
Solo qualora, effettuata tale verifica che non necessita di alcun confronto con la RSU, vi siano addetti che svolgano con carattere di continuità e con specifica formazione ed esperienza maturata in azienda una delle due attività espressamente individuate, essi dovranno essere inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella nuova 3a categoria Super.
È opportuno sottolineare che in base alla Nota a Verbale posta in calca all’art. 1, Classificazione del personale, Sezione Quarta – Titolo II, la nuova 3a Super assorbirà fino a concorrenza eventuali emolumenti corrisposti in azienda ad analogo titolo (accordi aziendali di attribuzione della 3a ERP).
Pertanto, ai lavoratori inquadrati nella 7a categoria ai quali è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro mensili lordi già riconosciuto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 tale elemento è conglobato nei minimi tabellari della 7° categoria.
Allo stesso modo, ai lavoratori con qualifica di quadro è corrisposta un’indennità di funzione pari a 114,00 euro (comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria) già riconosciuta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, la suddetta indennità di funzione è conglobata nei minimi tabellari della 8a categoria Quadri.

Livello

Minimo dall’1/1/2014

Minimo dall’1/1/2015

8 Q

2.267,54

2.333,17

7

2.212,93

2.278,56

6

1.981,60

2.040,98

5 Super

1.847,11

1.902,42

5

1.724,89

1.774,89

4

1.611,65

1.657,28

S Super

1.578,14

1.622,96

3

1.545,50

1.588,63

2

1.396,02

1.432,58

1

1.266,57

1.297,81

 

CATEGORIA 3Super
A decorrere dal 1° gennaio 2014 appartengono a questa categoria i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall’azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.

 

7CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e  metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori.
Progettista di complessi

8CATEGORIA
A decorrere dal 1° gennaio 2014, appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro».

Periodo di prova

Categoria professionale

Durata ordinaria

Durata ridotta

3.a Super

1 mese e ½

1 mese

8.a Quadri

6 mesi

3 mesi

Lavoro a cottimo.

Categorie

in vigore dall’1/1/2013

in vigore dall’1/1/2014

in vigore dall’1/1/2015

3. Super

1,02%

1,00%

0,98%

Aumenti periodici di anzianità

LivelloImporto
3a Super25,05
8a Quadri40,96

Preavviso

Anni di servizio

8.a Quadri

3.a Super

Fino a 5 anni

2 mesi

10 giorni

Oltre 5 e fino a 10anni

3 mesi

20 giorni

Oltre i 10anni

4 mesi

1 mese

 

Apprendistato professionalizzante
Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento della 4a o della 5a categoria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto che dalla medesima data decorre questa nuova categoria contrattuale intermedia tra la 3ae la 4a categoria, è prevista una diversa modulazione della durata dei singoli periodi di progressione dell’inquadramento e della retribuzione come definita nella seconda tabella di cui all’art. 8 del Contratto nazionale per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante.

Durata complessiva

Primo periodo Mesi

Secondo periodo Mesi

Terzo periodo Mesi

36 mesi

18

10

8

30 mesi

12

10

8

Diversa decorrenza dei Minimi Tabellari
Al fine di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, per far fronte a situazioni di crisi e per agevolare glistart-up, per favorire accordi per l’incremento della produttività (ed eventualmente fruire dei benefici fiscali e contributivi che saranno definiti dal Governo in relazione all’Accordo “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia), potrà essere stabilita, mediante accordo aziendale, una diversa decorrenza dei minimi in vigore al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2015 con spostamento in avanti, rispettivamente, fino a dodici mesi. Al termine di ciascun periodo di differimento i minimi dovranno in ogni caso essere pari ai rispettivi importi.
Nelle imprese prive di rappresentanza sindacale la definizione dell’accordo di secondo livello che stabilisce la diversa decorrenza dei minimi seguirà la seguente procedura:
– l’azienda invierà la proposta di differimento all’Associazione territoriale cui sia iscritta o conferisca mandato;
– l’Associazione territoriale al fine della definizione dell’accordo si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per l’illustrazione della proposta e il confronto sulla stessa.