CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2013, n. 26280

Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari – Impugnazioni – Contributo unificato – Non debenza dello stesso – Conseguenze – Declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione – Obbligo di accertamento ex art. 1 del D.P.R. n. 115 del 2002 – Insussistenza

Svolgimento del processo

L’avv. C. M. ha proposto il 25 febbraio 2013 ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense depositata il 28 dicembre 2012, notificatale il 21 gennaio 2013.

Il ricorso, premesso che la decisione impugnata ha rigettato il ricorso contro la decisione 5/10/2009 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo, che ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, esordisce con l’esposizione dei due motivi su cui si fonda.

Denuncia la nullità della sentenza per vizi processuali e la violazione dell’art. 51 r.d.l. 27/11/1933 n. 1578.

L’ordine degli avvocati di Pinerolo non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Sussistono i motivi di inammissibilità rilevati dal Procuratore generale in udienza.

Come si comprende già dalla narrativa che precede, il ricorso è inammissibile per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (tra le tantissime: Cass. SU 26644/09; Cass. 16315/07). Qualunque ricorso rivolto alla Suprema Corte (perfino l’istanza di regolamento di giurisdizione) deve essere redatto in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione da decidere (Cass. SU 11826/13).

E’ stato precisato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d1inammissibilità dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, considerato che ai ricorsi presentati avverso le decisioni indicate si applicano le disposizioni del codice di rito riguardanti il ricorso per cassazione (Cass. SU n. 904/99).

Tale requisito del ricorso non può ritenersi soddisfatto, nella assenza assoluta della esposizione sommaria del fatto, ove, come nella specie, tale esposizione non sia recuperata nell’articolazione dei singoli motivi del ricorso, che contengano solo una parziale ricostruzione dei fatti, volta a volta funzionali alle tesi giuridiche sostenute, senza una visione di insieme che ne permetta una sicura ed agevole lettura (Cass. 20714/06).

Dal punto di vista logico è tuttavia prevalente, e assorbente di ogni profilo di censura, il secondo motivo di inammissibilità additato alla Corte, relativo alla tardività dello stesso. L’articolo 66 del Regio decreto 22/01/1934 n. 37 – contenuto nel Titolo II (Dei procedimenti davanti al consiglio dell’ordine degli avvocati e davanti al consiglio nazionale forense. Del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione), al Capo II (dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi) – stabilisce che il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

L’art. 56 cit. prevede che: “Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione”.

Dagli atti di causa e in particolare dalla relazione di notificazione allegata alla decisione del CNF, cron. 1.330 richiesta il 18 gennaio 2013, emerge che il provvedimento pervenne all’avv. M. “el. dom. c/o A. G.e” in Roma via (…), in data 21 gennaio 2013 e fu ritirato da “incaricato addetto alla ricezione”, come da timbro apposto dall’ufficiale giudiziario.

Il ricorso, nel quale la ricorrente (pagina quattro dell’atto) “ribadisce” la dichiarazione di domicilio in Roma via (…), presso lo studio dell’avv. A. G., risulta datato 25 febbraio 2013.

Esso risulta presentato per la notifica agli ufficiali giudiziari della Corte di appello di Torino in data 25 febbraio 2013, come chiaramente si evince dalla annotazione a margine relativa al cron. 15564, che reca la data e la specifica delle somme calcolate come diritti dovuti dall’istante alla richiesta della notifica. Il giorno stesso venne notificato presso la Procura generale di Torino e il giorno dopo (26 febbraio) venne notificato con spedizione a mezzo posta al Consiglio dell’ordine di Pinerolo, al CNF e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Poiché il 25 febbraio è il trentacinquesimo giorno successivo al 21 gennaio, il termine perentorio di cui all’art. 56 (trenta giorni) è spirato inutilmente, con conseguente decadenza dall’impugnazione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A questa pronuncia non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Ordine forense.

Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal versamento del contributo unificato, non si deve far luogo all’accertamento di cui all’art. 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.