CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2013, n. 27159
Tributi – Imposte sui redditi – Redditi di capitale – Rendimenti di somme affidate per investimenti a promotore inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori – Tassazione delle somme effettivamente percepite
Svolgimento del processo
(…) impugnò l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1997, recuperandosi a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, redditi di capitale, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai rendimenti di somme affidate per investimenti a tale Sig.(…) inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori. La Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso della contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, invece, accogliendo in parte l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha riconosciuto la legittimità del recupero, ma soltanto con riferimento alle somme ritenute effettivamente percepite dalla contribuente (“limitatamente agli importi degli assegni incassati e depositati in atti”). Non potevano assurgere a prova della produzione del reddito le sole scritture contabili del (…), in mancanza di ulteriori conferme, come ad esempio l’esistenza di prelevamenti suffragati da corrispondenti assegni.
Nei confronti della sentenza la contribuente propone ricorso sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 42 del tuir, nonché vizio di motivazione, la contribuente prospetta una censura di merito, cane tale inammissibile, relativa alla valutazione di attendibilità della documentazione contabile del (…), in base alla quale il giudice d’appello avrebbe ritenuto provato che alcune somme siano state corrisposte alla (…) a titolo di interessi. Il motivo è anche infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove dopo avere ritenuto inattendibile la documentazione del (…) dà credito alla tesi della corresponsione degli interessi, sulla base della indicazione degli assegni con i quali sono stati effettuati i versamenti, a differenza delle somme imputate soltanto in contabilità. È evidente, infatti, che mentre la semplice annotazione in contabilità non può costituire prova se non contro l’autore delle registrazioni, il pagamento può considerarsi provato sulla base della produzione della fotocopia del relativo assegno, non contestata.
Questa Corte ha infatti affermato che “in tema di IRPEF, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo “ratione temporis” vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento” (Cass. n. 9202 del 2011, n. 22980 del 2010).
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1823, 1825, 1834 e 1852 cod. civ., 41 e 42 tuir, assume che le schede nominative ed i tabulati rinvenuti presso il promotore finanziario non sarebbero idonei a far presumere la percezione di interessi, utili o altri proventi.
La censura non coglie nel segno, atteso che il giudice d’appello non ha ritenuto idonea la presunzione di percezione basata sui documenti contabili del promotore, ma ha ritenuto effettivamente percepite solo le somme risultanti anche dagli assegni incassati, e depositati in atti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, dalla quale traspare la natura della vicenda, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
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