La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 28616 depositata il 20 dicembre 2013 intervenendo in tema di responsabilità civile ha affermato che la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l’apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi. Perciò, non è dispensato il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
L’art. 2051 cod. civ. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all’irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all’adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, qualora il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, occorre stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori.
La vicenda ha riguardato uno sciatore che cadeva rovinosamente sulla pista di sci per venti metri fuori pista, per avere impattato contro quello che definì innaturale e non percepibile ostacolo costituito da un cordolo di neve di “riporto” del battipista, all’esito di una repentina deviazione verso il bordo della pista stessa per evitare altra sciatrice che gli aveva tagliato improvvisamente la strada.
Il malcapitato agì quindi per il risarcimento dei danni patiti alla persona convenendo la gestrice della pista dinanzi al Tribunale competente. Il giudice di prime cure rigetta la domanda ascrivendo l’evento in via esclusiva allo sciatore, per avere egli tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata alle capacità sciatorie sue e dell’ignota sciatrice che gli aveva tagliato la strada, pure negata una responsabilità da cose in custodia a causa della necessità del cordolo ai fini di delimitazione della pista. La decisione del Tribunale veniva confermata anche dalla Corte di Appello.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dello sciatore.