La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 200 depositata il 9 gennaio 2014 intervenendo in tema di crediti d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000 ha statuito che il credito di imposta ivi disciplinato non è cumulabile con altri benefici afferenti i medesimi beni che fruiscono di detto credito, escludendo, altresì, l’applicabilità, in tal caso, della regola “de minimis”.
La vicenda ha riguardato un piccolo imprenditore a cui, in seguito ad una verifica fiscale conclusasi con la redazione del PVC, veniva contestato di aver usufruito per lo stesso investimento di due diverse agevolazioni. In particolare del c.d. prestito d’onore (legge 608/96) e del credito di imposta, di cui all’art.8 della legge n.388/2000. Per cui l’Amministrazione provvedeva con apposito atto alla recupero delle somme di cui il contribuente aveva illegittimamente usufruito.
Il contribuente avverso tale atto di recupero ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente che aveva invocava l’applicazione della cd. “regola de minimis”. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. I giudici di appello evidenziavano che la normativa di cui all’art.8 della legge n.388 del 2000 non prevedeva il divieto di cumulo con i contributi a fondo perduto e che, anzi, secondo circolari della stessa Agenzia delle Entrate erano fruibili gli aiuti che soddisfacevano i criteri della regola c.d.”de minimis”, ovvero di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri e per i quali non vi era obbligo di previa notifica alla Commissione Europea.
Per la cassazione della sentenza dei giudici di seconde cure, l’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassando la sentenza impugnata e decidendola nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Per i giudici di legittimità nel caso di specie non trova applicazione la cd. “regola de minimis” in quanto l’articolo 8 della legge n. 388/2000 al suo ultimo comma (nel testo applicabile ratione temporis) prevede espressamente che il credito di imposta non è cumulabile “con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta”.