La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 471 depositata il 13 gennaio 2014 intervenendo in tema di licenziamento ha chiarito che in materia di licenziamento per scadenza del periodo di comporto che tale motivazione non può essere assimilata alla giusta causa poiché risulta sprovvista del presupposto soggettivo ed inoltre che la motivazione del provvedimento espulsivo, legata alle prolungate assenze per malattia, può essere addotta dal datore di lavoro in sede di giudizio, se il lavoratore impugna il licenziamento senza chiedere chiarimenti.La vicenda ha riguardato un dipendente che avendo superato il periodo di comporto si vedeva recapitare la comunicazione di licenziamento dal datore di lavoro. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato con la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del lavoratore condannando la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate tra la data del recesso e quella di effettiva reintegra. Il datore di lavoro avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello i cui giudici in parziale riforma della sentenza impugnata condannava il datore al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla reintegra, detratto l’aliunde perceptum risultante dalla documentazione in atti.
Per la cassazione della sentenza dei giudici di seconde cure il datore di lavoro proponeva ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare la società lamentava l’equiparazione della disciplina relativa alla contestazione disciplinare con quella relativa alla comunicazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto
Gli Ermellini accolgono il secondo motivo di censura del ricorso principale cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello.
I giudici di legittimità hanno precisato che ai fini della legittimità del licenziamento per scadenza del periodo di comporto, tale motivazione potrà essere legittimamente addotta dal datore di lavoro senza specificazione delle singole assenze. Tale dettaglio potrà essere fornito in giudizio, posto che il lavoratore abbia provveduto ad impugnare il provvedimento senza richiesta di chiarimenti.