L’Agenzia delle Entrate interviene, con richiesta inviata dall’associazione di categoria, a chiarire il corretto trattamento IVA nella costruzione di complessi immobiliari emanando la Risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014. Con la risoluzione in commento viene chiarito quale sia il corretto trattamento IVA da applicare nei seguenti casi:
- alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari (A/2 e D/2) destinati a “residenza turistico alberghiera” da realizzarsi previa demolizione di preesistenti strutture ricettive;
- alla cessione entro cinque anni dalla ultimazione della costruzione delle unità abitative (A/2);
- delle locazioni delle singole unità immobiliari comprese nella “residenza turistico alberghiera”.
Per la costruzione del complesso immobiliare contrariamente alla soluzione proposta dall’istante l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto applicabile alla costruzione del complesso immobiliare in esame, costituito da unità abitative e da unità strumentali, l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Pur ammettendo una deroga nel caso in cui vi sia la compresenza nel medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, rispetti le proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste per gli edifici “Tupini” (articolo 13, Legge 2 luglio 1949, n. 408), con applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per quanto concerne le cessione effettuate entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione delle unità abitative l’istante associazione istante ha proposto la soluzione ritenendo applicabile il trattamento IVA dei fabbricati abitativi di cui al n. 8 – bis, co. 1, art. 10, D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al regime IVA applicabile alla cessione eseguite entro i cinque anni dalla ultimazione della costruzione delle unità abitative (A/2), ha chiarito inanzi tutto la rilevanza catastale per la classificazione degli immobili fini IVA. Infatti ha rammentato che rientrano nei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” le unità immobiliari a uso abitazione, catastalmente censite o censibili nelle categorie del gruppo “A” che, ad eccezione della categoria “A10”, comprendono le abitazioni.
Per cui alla luce dei chiarimenti forniti alla cessione entro cinque anni dalla ultimazione della costruzione delle unità abitative (A/2), si applicherà la disciplina di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quel che concerne le locazioni delle singole unità immobiliari comprese nella “residenza turistico alberghiera” l’associazione istante ha ritenuto applicabile, nella soluzione da essa proposta, l’aliquota del 10 per cento, in quanto aventi a oggetto prestazioni di alloggio in strutture ricettive ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Per l’Agenzia delle Entrate, scindendo la casistica proposta, ha ritenuto applicabile il seguente trattamento IVA:
- l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 120 della A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 alla locazione di unità abitative (A/2) nell’ambito di un’attività riconducibile al settore turistico-alberghiero (ad uso turistico) secondo la normativa regionale di settore;
- per le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella categoria D/2 sarà, invece, applicabile il regime di esenzione, salvo opzione (articolo 10, n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972) e i relativi canoni, ove non torni applicabile il regime di esenzione, saranno assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.