Corte di Cassazione sentenza n. 5825 del 8 marzo 2013
LAVORO – CONTROVERSIE INDIVIDUALI – PROMOVIMENTO DI UN GIUDIZIO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE – CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO ED AFFERMAZIONE DA PARTE DELLO STESSO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO – COMPETENZA DEL GIUDICE ORIGINARIAMENTE PRESCELTO – CONDIZIONI – INESISTENZA “ICTU OCULI” DI UN RAPPORTO COMPRESO NELL’ART. 409 COD. PROC. CIV. – NECESSITÀ – CONSEGUENZE
massima
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Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, giudice di pace) ed affermi quella per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere “ictu oculi” l’esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ. – e negare la competenza del giudice del lavoro – occorre che l’inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell’esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. Ne consegue che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, al giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell’albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 – 27/12/06 il giudice di pace di Salerno condannò l’Azienda ospedaliera di S. al pagamento in favore di M.P.T. della somma di euro 440,00 e degli interessi legali per l’espletamento dell’incarico di consulente tecnico di parte in procedimento civile conferitogli dalla stessa azienda in considerazione della qualifica dal medesimo ricoperta al suo interno di dirigente medico della medicina legale.
Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione l’Azienda Ospedaliera OO. RR. G. di D. e R.D.A., che affida l’impugnazione a quattro motivi di censura, insistendo per l’affermazione della competenza funzionale del giudice del lavoro a decidere controversie che traggono la loro origine nel rapporto di lavoro, per il riconoscimento della natura omnicomprensiva del trattamento economico dei dipendenti delle aziende sanitarie e per l’inapplicabilità a tale personale, nell’espletamento delle funzioni di consulenza rese in favore della propria azienda, del trattamento economico previsto dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30.05.2002. Nel contempo la ricorrente denunzia il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di pace nel momento in cui ha qualificato il rapporto esistente tra il Direttore di Struttura complessa e l’Azienda ospedaliera datrice di lavoro come rapporto “extra moenia”, senza che l’attore avesse mai prospettato una tale qualificazione del rapporto in esame.
Rimane solo intimato M.P.T..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l’Azienda sanitaria ricorrente ravvisa nell’impugnata sentenza una palese violazione della norma di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001, facendo rilevare che tale disposizione devolve esclusivamente al giudice del lavoro le controversie relative alle attività svolte dal pubblico dipendente nel corso del rapporto di lavoro intercorrente con la pubblica amministrazione. A conforto di tale assunto la ricorrente deduce, in particolare, che il M.P.T., quale pubblico dipendente con rapporto di lavoro esclusivo non avrebbe potuto svolgere alcuna attività privata e la stessa attività “infra o extra moenia”, richiamata inopinatamente dal giudice di pace a sostegno di un presunto diritto dell’attore, rientrava nel rapporto di pubblico impiego medico – sanitario, in quanto se non autorizzata dal datore di lavoro pubblico finiva per rivelarsi incompatibile. In conclusione la ricorrente ritiene che tutte le controversie concernenti attività resa in costanza e per effetto del rapporto di lavoro intercorrente tra pubblica amministrazione sanitaria ed i dirigenti medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.lgs. n. 165/01, vale a dire della norma che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale in possesso della qualifica di dirigente pubblico, traendone la conclusione che nel caso di specie le norme che stabilivano il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente medico del servizio sanitario nazionale, dipendente da aziende sanitarie, erano quelle di cui agli artt. 40 e segg. del c.c.n.l. 1998/2001.
Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 163 c.p.c. facendo presente che l’attore si era limitato ad indicare la sua pretesa creditoria in euro 500,00 per onorario senza specificare da cosa provenisse e in base a quale norma era stata quantificata, così come non aveva documentato o provato le spese sostenute.
Col quarto motivo la difesa della ricorrente denunzia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c., violazione consistita sia nel fatto che il giudice di pace aveva qualificato il rapporto esistente tra il Direttore di struttura complessa e l’azienda ospedaliera datrice di lavoro quale “extra moenia”, senza che l’attore avesse mai dato indicazioni in tal senso, sia nell’aver applicato il Decreto del Ministero della Giustizia in materia di liquidazione delle spese per le consulenze tecniche, senza che l’attore avesse mai invocato tale normativa.
Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 7736 del 7/6/2000) “qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie: giudice di pace) ed affermi quella per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere “ictu oculi” l’esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ. – e negare la competenza del giudice del lavoro – occorre che l’inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell’esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. Ne consegue che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, al giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell’albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali.” (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 11998 del 25/5/2009)
In effetti, nel caso in esame la specifica eccezione dell’incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, così come formulata dalla difesa dell’azienda convenuta, e la mancanza di riferimento, da parte dell’attore, alla riconducibilità dell’incarico ad un rapporto “extra moenia”, precludevano al giudice di pace di rilevare “ictu oculi”, nell’ambito dell’esame delibativo dell’oggetto della controversia da compiere ai fini della verifica della propria competenza, l’insussistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ.
Trattandosi di questione dirimente, stante il carattere pregiudiziale della competenza, rimane assorbita la disamina degli altri motivi del ricorso.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso e va dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al primo motivo accolto e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio