CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2014, n. 665
Tributi – Accertamento – Società semplice estinta – Giudizio improcedibile
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla CTR della Campania n.97/34/06, depositata il 24 maggio 2006, che ha confermato la decisione della CTP di Napoli di annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1993 e 1994 emessi nei confronti della società I. snc di A.A. e figli.
2. Secondo il giudice di appello l’Ufficio non aveva dimostrato di avere invitato il contribuente a presentare la documentazione contabile di riferimento.
2.1 Aggiunge che la dichiarazione IVA per l’anno 1993 era stata presentata tardivamente oltre il termine di 30 giorni, ma entro i novanta giorni fissati dall’art.5 del d.lgs.n.471/1997, confermato dal Reg.del Consiglio dei Ministri del 3.9.1999, che aveva modificato l’art.2 comma 7 de DPR 322/1998.
2.2 Evidenzia ancora che la liquidazione era cessata il 30.9.1993 con denunzia del 18.5.1994, entro il termine di 30 giorni dal decreto di cancellazione del Presidente del Tribunale di Napoli reso il 2.5.1994.Precisa poi che l’Ufficio aveva omesso qualsiasi attività di controllo sulla dichiarazione IVA e dei redditi, infine chiarendo che l’attività di comunicazione al comune delle vendite sottocosto era sanzionata solo in via amministrativa senza che dalla omissione potesse derivare una presunzione elusiva degli obblighi fiscali.
3. La società contribuente non ha depositato memorie scritte.
Motivi della decisione
4. Occorre preliminarmente evidenziare che l’Agenzia ha proposto l’odierno ricorso nei confronti della snc I. di A.A. e figli ancorché questa fosse stata cancellata, per come risulta dalla sentenza impugnata, con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli il 2 maggio 1994.
4.1 Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte – Cass.S.U.n.6070/2013 – in linea di continuità con quanto già affermato con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, hanno fissato il seguente principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. ” Si è pure chiarito in tale ultima occasione che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti,
4.2 Ciò posto, nel caso di specie la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese per effetto del decreto del Presidente del Tribunale del 2 maggio 1994.
Ragion per cui, dovendosi ritenere che tale cancellazione dovesse produrre effetti a far data dall’entrata in vigore della legge di riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs n. 6 del 2003 -1 gennaio 2004-, per come risulta non soltanto da quanto affermato dalla stessa Agenzia nell’atto di appello v.pag.3, 4° rigo sent. impugnata – ma anche dallo stesso accertamento effettuato dal giudice di appello -pag.5 rigo 2- e dunque in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di appello promosso dall’Agenzia- risalente al 28 aprile 2005-, il procedimento in grado di appello non poteva essere iniziato a seguito della indicata cancellazione.
5. Sulla base di tali argomenti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 c.p.c. perché il processo di appello non poteva essere proseguito.
6. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il processo in appello non poteva essere proseguito ex art. 382 cpc.
Compensa le spese del giudizio di merito.