A seguito delle modifiche alla base imponibile dell’IRAP introdotte dalla legge 244/2007 ha alimentato il dibattito sull’applicabilità al sistema impositivo dell’Irap delle disposizioni in materia di transfer pricing (prezzi di trasferimento). In particolare si è affermata la tesi che la separazione delle variazioni rilevanti ai fini IRES consegue la irrilevanza delle rettifiche in materia di prezzi di trasferimento all’Irap.
La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 articolo 1 comma 281 è intervenuto sul dibattito e dispone che: «La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento (…) deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive anche per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso alla data del 31 dicembre 2007».
Pertanto con la legge di stabilità il legislatore ha introdotto la rilevanza ai fini IRAP della disciplina sui prezzi di trasferimento contenuta nel comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 917/1986. La legge di stabilità 2014 al comma 282 dell’articolo 1 dispone che le sanzioni per infedele dichiarazioni non saranno applicate alle rettifiche del valore netto della produzione in virtù dell’applicazione della normativa sul transfer pricing limitatamente “ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione”.
Il sopra menzionato comma 281 nella sua attuale formulazione sembra una norma di interpretazione autentica, come tale volta a produrre effetti anche per il passato, seppure dal punto di vista formale non sia stata “tipizzata” come tale dal legislatore. In proposito, va ricordato che lo Statuto del contribuente, all’articolo 1 espressamente dispone che «l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica».
Nel caso si propenda di considerare il comma 281 come una norma avente carattere innovativo e non di tipo interpretativo allora la stessa produrrebbe effetto solo per il futuro. Per cui vi sono le premesse che, contrariamente alla finalità del legislatore, il contenzioso possa incrementarsi.
La norma si inserisce in una accesa diatriba tra Fisco e contribuenti che in sede giudiziaria, prima della legge di stabilità per il 2014, la conclusione delle controversie erano quasi sempre a favore del contribuente. L’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto applicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento in ambito IRAP anche per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2007 (C.M. 58/E/2010).